Art. 7.
                  Universita' «Carlo Bo» di Urbino
  1.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168,  le  parole:  «entro  centottanta  giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro dieci mesi».
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 1 del
          decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti
          per  assicurare  la funzionalita' di settori della pubblica
          amministrazione),   convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17 agosto  2005, n. 168, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «2.  Il  consiglio di amministrazione dell'universita',
          integrato   da   due   esperti  di  elevata  qualificazione
          amministrativo-contabile  nominati per gli anni 2005 e 2006
          dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  d'intesa  con  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  provvede,  entro dieci mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  alla definizione di un
          piano       programmatico      per      il      risanamento
          economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le
          finalita' istituzionali e prevedendo in particolare:».