Art. 8.
            Personale docente e non docente universitario
  1.  Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge
9 novembre  2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2006.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del decreto-legge
          7 aprile  2004,  n.  97,  recante «Disposizioni urgenti per
          assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
          nonche'  in  materia  di  esami  di Stato e di Universita»,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          4 giugno 2004, n. 143:
              «Art.  5  (Spese  di  personale  docente  e non docente
          universitario).  - 1. In attesa di una riforma organica del
          sistema  di  programmazione,  valutazione  e  finanziamento
          delle   universita',   per   l'anno  2004,  ai  fini  della
          valutazione  del  limite  previsto  dall'art.  51, comma 4,
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
          salvo  che ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53,
          quarto  periodo,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei
          costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e
          ricercatore  delle universita' previsti dall'art. 24, comma
          1,    della    legge    23 dicembre   1998,   n.   448,   e
          dall'applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali di
          lavoro  del personale tecnico ed amministrativo a decorrere
          dall'anno 2002.
              2.   Per   l'anno  2004,  le  spese  per  il  personale
          universitario,  docente  e non docente che presta attivita'
          in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale
          sono   ricomprese   per   due  terzi  tra  le  spese  fisse
          obbligatorie  previste  dall'art.  51, comma 4, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              3.  Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 10 del decreto-legge
          9 novembre  2004, n. 266 recante «Proroga o differimento di
          termini  previsti  da disposizioni legislative», convertito
          in  legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
          n. 306:
              «Art.    10    (Personale   docente   e   non   docente
          universitario).   -   1.   Gli   effetti  dell'art.  5  del
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi
          all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005».