Art. 13.
     Principi generali per l'organizzazione dei programmi Rinvio
  1.  Per  tutto  quel  che  concerne l'articolazione degli obiettivi
didattici,  le  metodologie  di  insegnamento  -  apprendimento  ed i
programmi delle attivita' teoriche e pratiche del corso di formazione
specifica  in  medicina generale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del
decreto   legislativo  n.  368  del  17  agosto  1999,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, si fa rinvio ad un successivo decreto
del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti
permanenti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano, da adottare sentito il Consiglio superiore di sanita', la
Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri.