Art. 14. Attivazione dei corsi 1. I corsi di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e durano 36 mesi, tranne che nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 368/1999. 2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute, tempestivamente e, comunque, entro i primi quindici giorni dall'inizio del corso, la data di inizio delle attivita'. 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno le regioni e province autonome trasmettono, altresi', il piano dei corsi. 4. L'esame finale deve essere svolto a fine corso e, comunque, entro la fine dell'anno solare in modo da permettere ai medici in formazione l'inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.