Art. 14.
                        Attivazione dei corsi
  1.  I  corsi  di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e
durano  36 mesi, tranne che nelle ipotesi previste ai sensi dell'art.
24, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 368/1999.
  2.  Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della
salute,  tempestivamente  e,  comunque, entro i primi quindici giorni
dall'inizio del corso, la data di inizio delle attivita'.
  3.  Entro il 31 ottobre di ogni anno le regioni e province autonome
trasmettono, altresi', il piano dei corsi.
  4.  L'esame  finale  deve  essere  svolto a fine corso e, comunque,
entro  la  fine  dell'anno  solare in modo da permettere ai medici in
formazione  l'inserimento nella graduatoria regionale per la medicina
generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.