Art. 16.
                            Prova finale
  1.  Per  la  prova  finale,  la  commissione, di cui all'art. 4 del
presente   decreto,   e'  ricostituita  nella  medesima  composizione
nominativa  ed  integrata  da  un  rappresentante del Ministero della
salute  e  da  un  professore  ordinario  di  medicina  interna  o di
disciplina  equipollente,  designato  dal  Ministero  della salute, a
seguito  di  sorteggio  tra  i nominativi inclusi in appositi elenchi
predisposti  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono prevedere anche
ulteriori  sedute  di  esame  per  i tirocinanti che hanno sospeso la
frequenza  a  seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in
tale  ipotesi  le  sedute  di  esame  devono essere indette secondo i
criteri di economicita' ed opportunita'.
  3.  Per  ragioni di uniformita' di giudizio, le commissioni per gli
esami  finali  devono prevedere la medesima composizione anche per le
successive  sessioni  straordinarie,  fatta  salva la possibilita' di
procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari.
  Al   termine  della  prova  finale  e'  rilasciato  il  diploma  di
formazione  specifica  in  medicina  generale  conforme al fac-simile
allegato.
  4.  Qualora  il  medico  tirocinante  non  abbia  conseguito  esito
favorevole  all'esame  finale,  puo'  essere  ammesso  a  partecipare
nuovamente  agli  esami  nella  successiva  seduta utile, purche' con
differente   commissione  esaminatrice,  discutendo  una  nuova  tesi
predisposta  dallo  stesso. La prova finale puo' essere sostenuta per
un massimo di due volte; nel caso che il candidato non superi neppure
il  secondo  colloquio,  e'  escluso dal corso, ma puo' partecipare a
future selezioni per la formazione specifica in medicina generale.