Art. 20.
                      Valutazione dei risultati
  1.  Al  termine di ciascun anno di corso, gli uffici competenti del
Ministero  della  salute e delle regioni e province autonome valutano
congiuntamente l'andamento dei corsi ed i risultati conseguiti, anche
al  fine  di  eventuali revisioni, sia dei criteri che dei programmi,
anche alla luce delle indicazioni emanate dall'Unione europea.