Art. 3.
                        Prova di esame - Quiz
  1.  Il  concorso,  da  svolgersi  nella  medesima  data  ed ora per
ciascuna  regione  o  provincia  autonoma,  stabilite d'intesa con il
Ministero  della  salute, consiste in una prova scritta, identica per
tutte  le  regioni,  costituita  da  quesiti  a  risposta multipla su
argomenti di medicina clinica.
  2.  Gli avvisi relativi alla data ed al luogo della prova di esame,
pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui
bollettini  ufficiali regionali, sono affissi anche presso gli ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
  3. I quesiti, formulati da commissioni di sette esperti, di cui sei
designati  dalla  Conferenza  delle  regioni, individuati a rotazione
secondo il criterio della rappresentativita' territoriale, ed uno dal
Ministero  della  salute,  nominati  tra medici di medicina generale,
professori  universitari  ordinari  di  medicina interna o discipline
equipollenti e da direttori di struttura complessa, sono in numero di
100,  con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta. I quiz
devono  essere differenti per ogni edizione concorsuale e predisposti
in  modo  tale  da  prevedere differenti livelli di difficolta'. Deve
essere   assicurata  la  massima  segretezza  sia  nella  fase  della
predisposizione  delle  prove  di  esame,  prevedendo  fascicolazioni
diverse  dei medesimi quiz, sia in quella della stampa del materiale.
Il  materiale  di  esame  e'  confezionato  in  modo  tale da poterlo
dissigillare  pubblicamente  il giorno dell'esame, innanzi a tutta la
commissione  di esame e ad almeno due rappresentanti dei concorrenti.
I  questionari devono essere anonimi ed e' fatto divieto ai candidati
di  apporre  alcun  segno  sugli stessi, ad eccezione di quello sulla
risposta indicata come esatta.
  4.  Il  tempo  a  disposizione  per  la prova e' uguale su tutto il
territorio  nazionale  e,  comunque,  non  superiore  a  due ore, con
decorrenza  dal  momento  in  cui  il presidente della commissione di
esame ha terminato la lettura delle istruzioni generali contenute nel
fascicolo del questionario.
  5. La commissione di esperti, incaricata di predisporre la prova di
esame,  provvede,  altresi', alla redazione della griglia di risposte
esatte,   che   e'  consegnata  in  busta  sigillata  al  funzionario
responsabile  della  regione  o  della provincia autonoma, unitamente
alle  istruzioni  per l'espletamento della prova. La busta contenente
le  soluzioni  e'  desigillata  alla presenza di tutta la commissione
d'esame, al momento della correzione degli elaborati.
  6. Il punteggio da attribuire durante la correzione e' il seguente:
le  risposte esatte danno diritto ad un punto, mentre quelle errate o
non  date  non  danno  luogo ad alcuna penalizzazione. Il superamento
della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte.
  7.  Le  attivita'  di  supporto  alla commissione che predispone le
prove  di  esame sono fornite dalla competente Direzione generale del
Ministero della salute.