Art. 3. L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata: KM CASA S/60 Euro 0,0083. Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sui nuovi tipi di fiammiferi omaggio o nominativi indicati all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante: colore «giallo», con legenda «KM CASA S/60» in basso. Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 8 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati «KM CASA S/60». Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2006 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 330