Art. 3.
  L'aliquota  di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari
omaggio  o  nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione
di 10, nella misura di seguito indicata: KM CASA S/60 Euro 0,0083.
  Le  caratteristiche  delle  marche  contrassegno  per i fiammiferi,
previste  all'art.  1  del  decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si
applicano  anche  per  le  marche contrassegno da applicare sui nuovi
tipi  di  fiammiferi  omaggio  o  nominativi  indicati all'art. 1 del
presente  decreto,  con  la  seguente  variante: colore «giallo», con
legenda «KM CASA S/60» in basso.
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno,    possono   essere   applicate   sui   condizionamenti
pubblicitari  omaggio  o  nominativi  del presente articolo le marche
indicate  all'art.  1  del  ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre
1958, al n. 8 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati «KM
CASA S/60».
  Il  presente  decreto  entra  in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2006
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
  Economia e finanze, foglio n. 330