Art. 3. Segretario generale e Segreteria generale Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'Amministrazione da una «Unita' di coordinamento». Nell'ambito della Segreteria generale operano altresi': a) l'unita' di analisi e programmazione, che e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera; comprende un ufficio di statistica istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; b) l'unita' di crisi, che e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, nonche' ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato; c) l'unita' per le attivita' di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani, la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero. Nell'ambito della Segreteria generale operano anche i seguente uffici: Ufficio I (Funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali): promuove le candidature italiane presso le organizzazioni internazionali con particolare riguardo a quelle apicali; segue gli aspetti normativi e regolamentari attinenti ai funzionari internazionali; coordina in tale contesto l'azione delle direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti; Ufficio II (organo centrale di sicurezza-segreteria speciale): gestione dei flussi documentali classificati e qualificati; emanazione di direttive relative alla Sicurezza documentale; abilitazioni di sicurezza.