Art. 3.
              Segretario generale e Segreteria generale
  Il   Segretario  generale  ed  il  Vice  Segretario  generale  sono
assistiti   nello   svolgimento   delle   funzioni  di  coordinamento
dell'attivita' dell'Amministrazione da una «Unita' di coordinamento».
  Nell'ambito della Segreteria generale operano altresi':
    a) l'unita'  di  analisi  e  programmazione, che e' incaricata di
svolgere  ricerche,  elaborare  analisi e studi di previsione su temi
strategici  di  politica  estera;  comprende un ufficio di statistica
istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
    b) l'unita'  di  crisi,  che  e' chiamata a seguire le situazioni
internazionali  di tensione e di crisi, nonche' ad adottare le misure
necessarie  per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei
cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione
di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
    c) l'unita'  per  le  attivita'  di  rilievo internazionale delle
regioni  e  degli  altri  enti territoriali italiani, la quale cura i
rapporti  con  le  regioni e gli altri enti territoriali italiani per
quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero.
  Nell'ambito  della  Segreteria  generale  operano  anche i seguente
uffici:
    Ufficio   I   (Funzionari   italiani   presso  le  organizzazioni
internazionali):   promuove   le   candidature   italiane  presso  le
organizzazioni  internazionali  con  particolare  riguardo  a  quelle
apicali;  segue  gli  aspetti  normativi e regolamentari attinenti ai
funzionari  internazionali;  coordina in tale contesto l'azione delle
direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti;
    Ufficio  II  (organo  centrale di sicurezza-segreteria speciale):
gestione   dei   flussi   documentali   classificati  e  qualificati;
emanazione   di   direttive   relative  alla  Sicurezza  documentale;
abilitazioni di sicurezza.