Art. 5.
  1.  E'  autorizzata  la  stampa  del  modello di cui all'art. 1, da
utilizzare per la compilazione meccanografica.
  2.  Il  modello  di  cui  al  comma  1  va riprodotto su stampato a
striscia  continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia
ripiegabile.  Le  facciate  di  ogni  modello  devono essere tra loro
solidali  e  lungo  i  lembi di separazione di ciascuna facciata deve
essere  stampata  l'avvertenza:  «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo
del  modello  deve  essere  stampata  la  dicitura:  «All'atto  della
presentazione  il modello deve essere privato delle bande laterali di
trascinamento».
  3.  Il  modello  di  cui  al  comma  1  deve  presentare i seguenti
requisiti:
    stampa  realizzata  con  le caratteristiche ed il colore previsti
per  il  modello  di  cui  all'art.  1  ovvero  stampa  monocromatica
realizzata utilizzando il colore nero;
    conformita'  di struttura e sequenza con il modello approvato con
il  presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi
e l'intestazione dei dati richiesti.
  4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi
occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro
i seguenti limiti:
    larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
    altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
  5.  Le  dimensioni  per  il  formato  a  pagina doppia ripiegabile,
esclusi  gli  spazi  occupati  dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
    larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
    altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
  6.  I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a
pagina  doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel
comma  5,  devono  rispettare la sequenza delle facciate nel seguente
ordine:
    nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
  7.  Sul  frontespizio  dei  modelli  predisposti ai sensi dei commi
precedenti  devono  essere  indicati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.