Art. 7.
  1.  La  presentazione  della  dichiarazione  deve essere effettuata
mediante  consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o
prevalentemente  la  superficie  degli immobili dichiarati, il quale,
anche  se  non  richiesto,  deve  rilasciare ricevuta; oppure tramite
spedizione  in  busta  chiusa  recante la dicitura «Dichiarazione ICI
2005», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno,
indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.
  2.  La  spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo
lettera  raccomandata  o  altro  equivalente,  dal  quale risulti con
certezza la data di spedizione.
  3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione.
  Il  presente  decreto,  unitamente  al  modello ed alle istruzioni,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2006
                                     Il Capo del Dipartimento: Ciocca