(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE
             DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE
                  PROTETTA «PROSCIUTTO DI CARPEGNA»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» e'
riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
                               Art. 2.
                         Zona di produzione
    Gli   allevamenti   dei   suini  destinati  alla  produzione  del
«Prosciutto  di Carpegna» debbono essere situati nel territorio delle
regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.
    I  suini  nati,  allevati e macellati nelle suddette regioni sono
conformi  alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per la
materia  prima  dei prosciutti di Parma e S. Daniele. Gli allevamenti
devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne
razze, alimentazione e metodologia di allevamento.
    I  suini  debbono  essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o
meno   10%,   di   eta'  non  inferiore  ai  dieci  mesi,  aventi  le
caratteristiche  proprie del suino pesante italiano definite ai sensi
del  Reg.  CEE  n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale
delle carcasse suine.
    Il  peso  delle  cosce  fresche  rifilate (taglio corto) non deve
essere inferiore a 12 kg.
    Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
di  origine  dei  tagli.  Il  certificato del macello, che accompagna
ciascuna  partita  di  materia prima e ne attesta la provenienza e la
tipologia,   deve   essere  conservato  dal  produttore.  I  relativi
controlli   vengono   effettuati   direttamente  dalla  struttura  di
controllo indicata nel successivo art. 7.
    L'elaborazione  del  «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella
zona  tradizionalmente  vocata  del  comune di Carpegna (provincia di
Pesaro-Urbino, regione Marche).
    Il  regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto di
Carpegna»  e' determinante nella dinamica del ciclo produttivo che e'
strettamente  collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed
alle particolari condizioni ambientali.
                               Art. 3.
                            Materie prime
    Il  «Prosciutto  di  Carpegna»  e' derivato dalle cosce dei suini
pesanti   corrispondenti   alle   caratteristiche  dell'art.  2.  Nel
procedimento  di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato
a secco.
                               Art. 4.
                       Metodo di elaborazione
    Subito  dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono
sottoposte  a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento
di  una  temperatura interna fra 0 e 1° C, successivamente si procede
alla rifilatura con «Taglio corto classico».
    Le  cosce  cosi'  preparate  sono  consegnate, entro 96 ore dalla
macellazione,  allo  stabilimento di elaborazione, avendo cura che il
prodotto,  se  non viene lavorato entro le 24 ore dalla consegna, sia
riposto in un ambiente a temperatura compresa tra - 1° C e + 4° C.
    Entro   le   24   ore   dall'arrivo  delle  cosce  fresche  nello
stabilimento   di  elaborazione,  le  stesse  vengono  sottoposte  ad
apposito  massaggio con spremitura dei grandi vasi sanguigni e quindi
al  successivo primo procedimento di salagione con impiego di cloruro
di sodio marino macinato a secco.
    Le  cosce  cosi'  preparate  sono  tenute  fino a sette giorni in
locali  con  condizioni  di  temperatura  non  inferiore  a 0° C e di
umidita'  elevata.  Dopo  di  che  si procede alla rimozione del sale
residuo  in  superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei
vasi sanguigni.
    Successivamente  si  passa  alla seconda salagione, effettuata in
locali  ad  atmosfera  controllata,  che  si protrae per non oltre 11
giorni.
    Dopo  l'eliminazione  del  sale  in  eccesso mediante battitura e
spazzolatura   segue   una   fase  di  maturazione  in  ambienti  con
temperatura   e   umidita'   controllate,   per   circa   due   mesi.
Successivamente   si   ha   una  fase  di  prelavaggio,  lavaggio  ed
asciugatura.   Infine  si  effettua  la  pre-stagionatura  sempre  in
condizioni   ambientali   controllate  tali  da  favorire  una  lenta
riduzione  del  tenore  di  umidita'  delle  cosce. Caratteristica di
questa  fase  e'  la tradizionale legatura, mediante corda passata «a
strozzo»  nella  parte  superiore  del  gambo  ovvero  attraverso  la
foratura della cotenna in corrispondenza dell'osso dello stinco.
    In  seguito  i  prosciutti  sono  battuti,  toelettati e stuccati
utilizzando esclusivamente metodi tradizionali e manuali.
    In tutte le fasi di lavorazione e' vietato l'utilizzo di additivi
chimici.
                               Art. 5.
                            Stagionatura
    Dopo  le  stuccature  il  prodotto  viene  trasferito in appositi
ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra i
5° C e 20° C ed umidita' relativa del 65-80%. Durante la stagionatura
e'   consentita   la   ventilazione,   l'esposizione   alla  luce  ed
all'umidita'  naturale,  tenuto  conto dei fattori climatici presenti
nel  comune  di Carpegna. Il periodo di stagionatura, dalla salagione
alla commercializzazione, non dura meno di 13 mesi.
                               Art. 6.
                           Caratteristiche
    All'atto  della immissione al consumo il «Prosciutto di Carpegna»
presenta   le   seguenti   caratteristiche  fisiche,  organolettiche,
chimiche e chimico-fisiche:
    caratteristiche fisiche:
      forma:  tondeggiante,  non  globosa,  tendente  al  piatto, con
sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;
      peso: non inferiore a 8 kg;
      aspetto  al  taglio: colore tendenzialmente rosa salmonato, con
adeguata   quantita'  di  grasso  solido,  di  colore  bianco  rosato
all'esterno;
    caratteristiche organolettiche:
      profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;
      gusto: delicato e fragrante;
      consistenza: tenera ed elastica delle carni;
    caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:
      umidita' percentuale ricompresa nell'intervallo tra 57 e 63%:
      rapporto   sale/umidita'   (quoziente   del   rapporto  tra  la
composizione  percentuale  in  cloruro  di  sodio e la percentuale di
umidita): compreso tra 7,8 ed 11,2;
      rapporto   umidita/proteine  (quoziente  del  rapporto  tra  la
percentuale  di  umidita'  e  la  percentuale  di  proteine  totali):
compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5;
        indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni
azotate  solubili  in  acido  tricoloroacetico  -  TCA  - riferite al
contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare di
produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato  autorizzato  o da
un'autorita'  pubblica  designata,  conformemente  a quanto stabilito
dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
                               Art. 8.
                    Designazione e presentazione
    Il  «Prosciutto  di  Carpegna» e' immesso al consumo provvisto di
apposito contrassegno che identifica il prodotto.
    Il  contrassegno e' costituito dal simbolo che segue nella figura
1,   recante   la  dicitura  «Prosciutto  di  Carpegna»  apposto  con
marchiatura a fuoco.

                 ---->  Vedere logo a pag. 63  <----

Figura 1.
    Il   prodotto   viene   commercializzato  anche  come  «disossato
pressato»  o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello
stucco e dei grassi esterni superflui.
    E'  consentito  il confezionamento del prodotto, anche affettato,
sottovuoto   o   in   atmosfera  modificata,  utilizzando  prosciutti
stagionati di almeno 14 mesi.
    Le    successive    fasi   di   porzionamento,   affettamento   e
confezionamento   e   le   modalita'  di  attuazione  delle  predette
operazioni,  sono definite, eventualmente anche mediante stipulazione
di  convenzione  tra il Consorzio di tutela incaricato dal MIPAF o in
caso  di  sua  assenza  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  stesso, ed i soggetti interessati allo svolgimento di tali
operazioni,  purche'  le  stesse  non  incidano sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche  del  prodotto  tutelato,  e siano
idonee  ad  assicurare  l'identificazione certa dello stesso e la sua
rintracciabilita'.
    La   designazione   della   denominazione   di  origine  protetta
«Prosciutto  di  Carpegna»  deve  essere  fatta in caratteri chiari e
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compare  in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione
«Denominazione di Origine Protetta».
    Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente   prevista.   E'   tuttavia  consentito  l'utilizzo  di
indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o
marchi  privati  purche'  non abbiano significato laudativo o tali da
trarre  in  inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende
suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.
                               Art. 9.
                    Elaborazioni e trasformazioni
    I  prodotti  per la cui preparazione e' utilizzato il «Prosciutto
di  Carpegna»,  a  seguito  di processi di ulteriore elaborazione non
previsti dal presente disciplinare, possono essere immessi al consumo
in  confezioni  recanti  il  riferimento  a detta denominazione al di
fuori  della  lista  degli  ingredienti, senza l'apposizione del logo
comunitario, a condizione che:
      a) il   «Prosciutto  di  Carpegna»  costituisca  il  componente
esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
      b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari
del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione
della   denominazione  di  origine  protetta  riuniti  nel  Consorzio
incaricato  per  la  tutela  dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela
incaricato,  le  predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto
autorita'   nazionale  preposta  all'attuazione  del  Reg.  (CEE)  n.
2081/92.