(all. 1 - art. 1)
CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL
COMPARTO  DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.  Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o a tempo determinato, esclusi i
dirigenti   amministrativi,   dipendente  dalle  amministrazioni  del
comparto di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di
contrattazione  collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 e successive
modifiche ed integrazioni.
    2.   Il  riferimento  alle  istituzioni  ed  enti  di  ricerca  e
sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente
contratto come enti.
                               Capo II
                   Personale dal IV al IX livello
                               Art. 2.
                   Aumenti della retribuzione base
    1.  Gli  stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 11 del CCNL
del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati
degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella
allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
    2.   Gli   importi  annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
                               Art. 3.
                       Effetti nuovi stipendi
    1.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal
servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A
ai  fini  della  determinazione  del  trattamento di quiescenza. Agli
effetti  dell'indennita'  premio di fine servizio, di buonuscita o di
trattamenti  equipollenti  comunque  denominati, con esclusione delle
polizze   integrative,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso,
nonche'  di  quella  prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano
solo   gli  scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del
rapporto.
    2.  Salvo  diversa  espressa  previsione del CCNL, gli incrementi
dello  stipendio  tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto,
dalle   singole  decorrenze,  su  tutti  gli  istituti  di  carattere
economico   per   la  cui  quantificazione  le  vigenti  disposizioni
prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
                               Art. 4.
                Risorse per il trattamento accessorio
    1.   Le   risorse  destinate  al  finanziamento  del  trattamento
accessorio,   determinate   ai   sensi  dell'art.  13  del  CCNL  del
quadriennio  2002-05,  biennio  economico 2002-03, sono ulteriormente
incrementate,  a  decorrere  dal  31 dicembre 2005, ed a valere sulle
risorse dell'anno 2006, di un importo pari allo 0,7% del monte salari
riferito all'anno 2003, relativo al personale del personale di cui al
presente Capo.
    2.  Le  risorse  di cui al comma 1 si renderanno disponibili solo
successivamente  all'approvazione  della  legge  finanziaria 2006 che
preveda  gli  appositi  stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1
dell'accordo Governo OO.SS. del 27 maggio 2005.
                               Art. 5.
        Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
    1.  Sono  confermate  le  risorse  e le modalita' di suddivisione
delle   stesse,   gia'   destinate   agli  istituti  del  trattamento
accessorio,  sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del
CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali,
salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
    2.  A  decorrere  dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse
dell'anno   2006,   il  fondo  per  la  produttivita'  collettiva  ed
individuale  di  cui  all'art.  43,  comma  2,  lettera  e)  del CCNL
7 ottobre  1996 e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo
0,5%  della  massa  salariale  2003  del personale di cui al presente
Capo.
    3.  A  decorrere  dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse
dell'anno  2006,  le  progressioni  di cui agli articoli 53 e 54 sono
ulteriormente finanziate con una quota ulteriore pari allo 0,2% della
massa salariale 2003 del personale di cui al presente Capo.
                              Capo III
                       Ricercatori e tecnologi
                               Art. 6.
                   Aumenti della retribuzione base
    1.  Gli  stipendi  dei  ricercatori  e  tecnologi, come stabiliti
dall'art.  18  del  CCNL  del  quadriennio 2002-05, biennio economico
2002-03,  sono  incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale
degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella
allegata Tabella C, alle scadenze ivi previste.
    2.   Gli  importi  annui  lordi  degli  stipendi  e  delle  fasce
stipendiali   risultanti   dall'applicazione   del   comma   1,  sono
rideterminati  nelle  misure e alle scadenze stabilite dalla allegata
tabella D.
                               Art. 7.
                       Effetti nuovi stipendi
    1.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal
servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella C
ai  fini  della  determinazione  del  trattamento di quiescenza. Agli
effetti  dell'indennita'  premio di fine servizio, di buonuscita o di
trattamenti  equipollenti  comunque  denominati, con esclusione delle
polizze   integrative,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso,
nonche'  di  quella  prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano
solo   gli  scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del
rapporto.
    2.  Salvo  diversa  espressa  previsione del CCNL, gli incrementi
dello  stipendio  previsti  dal  presente  CCNL  hanno effetto, dalle
singole  decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per
la  cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso
rinvio allo stipendio.
                               Art. 8.
                   Passaggi di fascia stipendiale
    1.  I  passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli
di  ricercatore  e  di  tecnologo  continuano  ad avvenire secondo la
vigente normativa contrattuale. Annualmente gli Enti possono disporre
che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di
merito,  fruisca  di  una riduzione dei tempi di permanenza in misura
non  superiore  al  50% al fine del passaggio alla fascia successiva.
Tali  passaggi  possono  avvenire  per  una  sola  volta  durante  la
permanenza  in  ciascun  livello.  I  criteri  per  l'attuazione  del
presente   articolo   sono   definiti   in   sede  di  contrattazione
integrativa.
                               Art. 9.
             Risorse per la valorizzazione professionale
    1.  Gli  enti  destinano,  a decorrere dal 31 dicembre 2005, ed a
valere  sulle  risorse  dell'anno 2006, un importo pari allo 0,7% del
monte  salari  riferito  all'anno  2003  relativo  al  personale  del
personale di cui al presente Capo, ulteriori risorse finalizzate alla
valorizzazione della specifica professionalita' degli stessi.
    2.  Le  risorse  di cui al comma 1 si renderanno disponibili solo
successivamente  all'approvazione  della  legge finanziaria 2006, che
preveda  gli  appositi  stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1
dell'accordo Governo OO.SS. del 27 maggio 2005.
    3.  Con  la  decorrenza  stabilita  al  comma 1 ed a valere sulle
corrispondenti   risorse   finanziarie   sono  previsti  le  seguenti
modalita' di utilizzo:
      a)  finanziamento,  in  misura  pari allo 0,20%, per i passaggi
previsti dall'art. 8;
      b)  incremento,  in  misura  pari allo 0,50% delle risorse gia'
dedicate  dall'art.  15,  comma  8  del CCNL del quadriennio 2002-05,
biennio economico 2002-03, alle procedure concorsuali ivi indicate.
    Le  risorse di cui sopra eventualmente non interamente utilizzate
sono  destinate  dagli  Enti  per  incrementare  l'indennita'  di cui
all'art.  8  del  CCNL  21 febbraio  2002, II biennio, con criteri di
proporzionalita'.


Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'


Posizione                dal 1.1.2004            dal 1.2.2005
economica
--------------------------------------------------------------------
Isp. Gen. r.e.               61,54                    79,54
--------------------------------------------------------------------
Dir. Div. r.e.               57,28                    74,03
      IV                     49,45                    63,92
--------------------------------------------------------------------
      V                      44,81                    57,92
--------------------------------------------------------------------
      VI                     40,98                    52,97
--------------------------------------------------------------------
     VII                     37,49                    48,46
--------------------------------------------------------------------
     VIII                    35,35                    45,68
--------------------------------------------------------------------
      IX                     33,56                    43,38
--------------------------------------------------------------------


Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilita'


Posizione                dal 1.1.2004            dal 1.2.2005
economica
--------------------------------------------------------------------
Isp. Gen. r.e.             27.715,02                28.669,55
--------------------------------------------------------------------
Dir. Div. r.e.             25.794,28                26.682,66
--------------------------------------------------------------------
      IV                   22.270,30                23.037,31
      V                    20.181,00                20.876,05
--------------------------------------------------------------------
      VI                   18.454,72                19.090,31
--------------------------------------------------------------------
     VII                   16.884,91                17.466,44
--------------------------------------------------------------------
     VIII                  15.917,48                16.465,69
--------------------------------------------------------------------
      IX                   15.115,56                15.636,15
--------------------------------------------------------------------


Tabella C
Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2004
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'


--------------------------------------------------------------------
    Anzianita'              I               II               III
--------------------------------------------------------------------
    da 0 a 3
    da 4 a 7
    da 8 a 12               82,56         67,16             49,00
   da 13 a 16
--------------------------------------------------------------------
   da 17 a 22
   da 23 a 30              119,52         86,96             65,86
  da 31 in poi
--------------------------------------------------------------------

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.2.2005
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'


--------------------------------------------------------------------
    Anzianita'              I               II               III
--------------------------------------------------------------------
    da 0 a 3
    da 4 a 7
    da 8 a 12              106,72         86,80             63,33
   da 13 a 16
--------------------------------------------------------------------
   da 17 a 22
   da 23 a 30              154,49        112,40             85,12
  da 31 in poi
--------------------------------------------------------------------


Tabella D
Nuova retribuzione tabellare al 1.2.2005
Valori in Euro per 12 mensilita'


    Anzianita'                I             II               III
--------------------------------------------------------------------
    da 0 a 3              44.536,33     34.435,52          26.740,58
--------------------------------------------------------------------
    da 4 a 7              49.082,70     37.750,14          29.088,39
--------------------------------------------------------------------
    da 8 a 12             53.800,54     41.110,21          31.486,30
--------------------------------------------------------------------
   da 13 a 16             58.487,90     44.464,60          33.852,70
--------------------------------------------------------------------
   da 17 a 22             67.024,32     50.105,63          38.116,18
--------------------------------------------------------------------
   da 23 a 30             73,474,87     54.763,04          41.431,32
  da 31 in poi            81.836,30     60.727,60          45.681,76
--------------------------------------------------------------------