Art. 10. Limitazioni 1. La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggetti alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorita' civili o militari. 2. L'adempimento delle disposizioni del presente decreto non esonera dal rispetto della normativa vigente, anche riguardo a specifiche competenze di altre pubbliche autorita' centrali e periferiche o di enti locali, per lo svolgimento delle attivita' sulle aviosuperfici. 3. L'ENAC puo' in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie. La cessazione dell'attivita' di gestione o dell'uso dell'aviosuperficie e' comunque disposta quando viene revocato il nulla osta del gestore, di cui all'art. 4.1. E' comunque immediatamente disposta allorquando ne viene fatta richiesta dalla Autorita' di pubblica sicurezza. 4. L'ENAC puo' altresi' limitare per zone geografiche, con provvedimento motivato, l'attivita' aerea su elisuperfici ed aviosuperfici occasionali. 5. Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici sono trasmesse dall'ENAC ai soggetti di cui all'art. 4.5.