Art. 10.
                             Limitazioni
  1.  La  scelta,  la  gestione  e  l'uso  di  un'aviosuperficie sono
subordinati   al   rispetto   delle   zone   proibite,  pericolose  e
regolamentate  indicate  nelle  apposite  pubblicazioni  aeronautiche
nazionali  e  sono  comunque  soggetti  alle restrizioni permanenti o
temporanee stabilite dalle competenti autorita' civili o militari.
  2.  L'adempimento  delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
esonera  dal  rispetto  della  normativa  vigente,  anche  riguardo a
specifiche   competenze  di  altre  pubbliche  autorita'  centrali  e
periferiche  o  di  enti  locali,  per lo svolgimento delle attivita'
sulle aviosuperfici.
  3.  L'ENAC  puo'  in  qualsiasi  momento limitare, sospendere o far
cessare,  con  provvedimento  motivato,  la  gestione  e/o  l'uso  di
un'aviosuperficie.   La   cessazione  dell'attivita'  di  gestione  o
dell'uso   dell'aviosuperficie  e'  comunque  disposta  quando  viene
revocato  il nulla osta del gestore, di cui all'art. 4.1. E' comunque
immediatamente  disposta  allorquando  ne viene fatta richiesta dalla
Autorita' di pubblica sicurezza.
  4.   L'ENAC  puo'  altresi'  limitare  per  zone  geografiche,  con
provvedimento   motivato,   l'attivita'   aerea  su  elisuperfici  ed
aviosuperfici occasionali.
  5.  Le  informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed
alla  cessazione  della  gestione  di  aviosuperfici  sono  trasmesse
dall'ENAC ai soggetti di cui all'art. 4.5.