Art. 11.
                        Disposizioni generali
  1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto
la  propria  responsabilita'  ed e' tenuto a conformarsi alle norme e
alle   procedure  di  volo  contenute  nelle  apposite  pubblicazioni
nazionali  e  alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle
competenti autorita'.
  2.  L'attivita'  aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a
contatto  visivo  con  il  suolo,  in  condizioni  meteorologiche non
inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e,
limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne.
  3.  Il  pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente
in materia di controllo del traffico aereo.
  4. Qualora l'attivita' aerea avvenga in montagna o comunque in zona
ove  non  e'  possibile  il  contatto  radio bilaterale con l'ente di
controllo  del traffico aereo competente, il pilota deve sintonizzare
la  radio  di  bordo  sulla  frequenza  di  130.0  MHZ  ed effettuare
periodiche  chiamate  all'aria,  allo  scopo  di evitare conflitti di
traffico.
  5.  L'ENAC  puo' revocare, sospendere o modificare, in applicazione
della  normativa  vigente,  le  autorizzazioni le certificazioni e le
licenze rilasciati quando e' accertata la violazione dei requisiti di
cui al presente decreto.