Art. 11. Disposizioni generali 1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilita' ed e' tenuto a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali e alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorita'. 2. L'attivita' aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e, limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne. 3. Il pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo. 4. Qualora l'attivita' aerea avvenga in montagna o comunque in zona ove non e' possibile il contatto radio bilaterale con l'ente di controllo del traffico aereo competente, il pilota deve sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHZ ed effettuare periodiche chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico. 5. L'ENAC puo' revocare, sospendere o modificare, in applicazione della normativa vigente, le autorizzazioni le certificazioni e le licenze rilasciati quando e' accertata la violazione dei requisiti di cui al presente decreto.