Art. 17.
           Attivita' di trasporto pubblico con elicotteri
  1.  E'  consentito  il  trasporto  pubblico  sulle elisuperfici nel
rispetto   delle   disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in
conformita'   alla   documentazione   di   certificazione   ed   alla
documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego
deve  contenere  le  disposizioni  e  le  informazioni  necessarie al
personale  impiegato  nelle  operazioni  di  volo su elisuperfici. Il
trasporto  pubblico  passeggeri  avviene sotto la responsabilita' del
direttore  operativo della societa' interessata che, a tal fine, deve
disporre l'effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in
volo  sulle  elisuperfici  di  prevista  utilizzazione. Le risultanze
delle  ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla societa'
secondo procedure approvate dall'ENAC.
  2.  La  base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie
gestita  secondo  le  disposizioni  di cui all'art. 3; l'uso di detta
elisuperficie  deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura
in  appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di
cui agli articoli 12 e 13, ove applicabile, deve essere provvista di:
    a) sistema  di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra
l'elisuperficie da persone, animali e cose;
    b) utenza   telefonica   e   apparato   radio   di  comunicazione
terra/bordo/terra;
    c) servizio  di  ambulanza  e  pronto  soccorso  fruibile in modo
tempestivo, anche mediante l'uso di servizi di elisoccorso.
  3.  Elisuperfici  occasionali  possono  essere  utilizzate  per  il
trasporto  pubblico,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  agli
articoli 7,  9,  10 ed 11. Se utilizzata quale base per le operazioni
devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
    a) presenza   di   manica   a  vento  o  altro  mezzo  idoneo  di
segnalazione del vento;
    b) misure  atte  a  mantenere sgombra l'elisuperficie da persone,
animali e cose;
    c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
  4.  Le  elisuperfici utilizzate per attivita' di trasporto pubblico
con voli di linea oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente
comma 2 b)  e c) ed agli articoli 12, 13 e 14 devono essere provviste
di:
    a) servizio  di  sicurezza  e  controllo  radiogeno  passeggeri e
bagaglio a mano;
    b) piani di emergenza per safety, security, evacuazione;
    c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.
  5.  Le  elisuperfici aperte alle operazioni notturne possono essere
utilizzate   solo  da  elicotteri  ed  equipaggi  abilitati  al  volo
strumentale.
  6.  L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione
d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure
di contingenza degli elicotteri impiegati
  7.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti  del  presente
articolo non  si  applicano  alle  operazioni  di  servizio medico di
emergenza  con  elicottero  (HEMS), disciplinate dal regolamento ENAC
«Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».