Art. 17. Attivita' di trasporto pubblico con elicotteri 1. E' consentito il trasporto pubblico sulle elisuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilita' del direttore operativo della societa' interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in volo sulle elisuperfici di prevista utilizzazione. Le risultanze delle ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla societa' secondo procedure approvate dall'ENAC. 2. La base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'art. 3; l'uso di detta elisuperficie deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ove applicabile, deve essere provvista di: a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose; b) utenza telefonica e apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra; c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo, anche mediante l'uso di servizi di elisoccorso. 3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate per il trasporto pubblico, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 ed 11. Se utilizzata quale base per le operazioni devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni: a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento; b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose; c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra. 4. Le elisuperfici utilizzate per attivita' di trasporto pubblico con voli di linea oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 2 b) e c) ed agli articoli 12, 13 e 14 devono essere provviste di: a) servizio di sicurezza e controllo radiogeno passeggeri e bagaglio a mano; b) piani di emergenza per safety, security, evacuazione; c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie. 5. Le elisuperfici aperte alle operazioni notturne possono essere utilizzate solo da elicotteri ed equipaggi abilitati al volo strumentale. 6. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle operazioni di servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS), disciplinate dal regolamento ENAC «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».