Art. 18.
               Attivita' aeroscolastica con elicotteri
  1.  L'attivita'  aeroscolastica  su  elisuperfici e' consentita nel
rispetto   delle   disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in
conformita'   alla   documentazione   di   certificazione   ed   alla
documentazione  di  impiego  dell'elicottero.  La  documentazione  di
impiego  deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al
personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.
  2. Non e' consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali, se non
per le attivita' di addestramento con istruttore a bordo.
  3.  L'attivita'  aeroscolastica  si svolge sotto la responsabilita'
del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un istruttore.
  4.   L'uso  per  attivita'  aeroscolastica  dell'elisuperficie  che
costituisce  base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC
secondo  la  procedura  in  appendice 1.  Tale  elisuperficie oltre a
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e, ove applicabile, 13
deve essere provvista di:
    a) sistema di protezione atto a mantenere sgombra l'elisuperficie
da persone, animali e cose;
    b) utenza   telefonica   ed   apparato   radio  di  comunicazione
terra/bordo/terra.
  5.  L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione
d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure
di contingenza degli elicotteri impiegati.