Art. 18. Attivita' aeroscolastica con elicotteri 1. L'attivita' aeroscolastica su elisuperfici e' consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. 2. Non e' consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali, se non per le attivita' di addestramento con istruttore a bordo. 3. L'attivita' aeroscolastica si svolge sotto la responsabilita' del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un istruttore. 4. L'uso per attivita' aeroscolastica dell'elisuperficie che costituisce base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e, ove applicabile, 13 deve essere provvista di: a) sistema di protezione atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose; b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra. 5. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.