Art. 23. Attivita' aeroscolastica con velivoli 1. L'attivita' aeroscolastica e' consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici. 2. L'uso per attivita' aeroscolastica delle aviosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attivita', su tali aviosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti: a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose; b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra; c) elaborato grafico degli ostacoli nelle direzioni di atterraggio e di decollo secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3. Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso sanitario. 3. L'uso per attivita' aeroscolastica delle idrosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attivita', su tali idrosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti: a) utenza telefonica ed apparato radio comunicazione terra/bordo/terra; b) presenza di una imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza. Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso sanitario. 4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.