Art. 24.
                      Lavoro aereo con velivoli
  1.  L'attivita'  di  lavoro  aereo e' consentita nel rispetto delle
disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in  conformita'  alla
documentazione  di  certificazione  ed alla documentazione di impiego
dell'aeromobile.  La  documentazione  di  impiego  deve  contenere le
disposizioni  ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle
operazioni di volo su aviosuperfici.
  2.  L'attivita' di lavoro aereo su aviosuperfici si svolge sotto la
responsabilita' dell'esercente.
  3.  Aviosuperfici  occasionali  terrestri possono essere utilizzate
quale  base  per  l'attivita'  di lavoro aereo a condizione che siano
soddisfatti i seguenti requisiti:
    a) misure  atte a mantenere sgombra l'area di manovra da persone,
animali e cose;
    b) presenza   di   manica   a  vento  o  altro  mezzo  idoneo  di
segnalazione del vento;
    c) apparato radio comunicazione terra/bordo/terra.
  4.  L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione
d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure
di contingenza degli aeromobili impiegati.