Art. 24. Lavoro aereo con velivoli 1. L'attivita' di lavoro aereo e' consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici. 2. L'attivita' di lavoro aereo su aviosuperfici si svolge sotto la responsabilita' dell'esercente. 3. Aviosuperfici occasionali terrestri possono essere utilizzate quale base per l'attivita' di lavoro aereo a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) misure atte a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose; b) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento; c) apparato radio comunicazione terra/bordo/terra. 4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.