Art. 3. Gestione ed uso delle aviosuperfici 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate. 2. La gestione di un'aviosuperficie e' subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie e' ubicata; se l'area e' appartenente allo Stato o a enti pubblici, la gestione e' subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa. 3. L'uso di un'aviosuperficie e' subordinato al consenso del gestore, che e' tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attivita', ed e' limitato ai voli intracomunitari. 4. Nei casi di cui agli articoli 13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli articoli 22.4 e 23.2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'ENAC secondo la procedura di cui all'Appendice 1.