Art. 3.
                 Gestione ed uso delle aviosuperfici
  1.   Fatto   salvo   quanto   previsto   agli   articoli 7   e   8,
l'aviosuperficie  e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali
sono  responsabili  della  sua  rispondenza ai requisiti previsti dal
presente  decreto,  della  sua  agibilita' in condizioni di sicurezza
anche  in  relazione  agli  ostacoli presenti lungo le traiettorie di
decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e
operative installate.
  2.  La  gestione  di  un'aviosuperficie e' subordinata al consenso,
espresso   in  forma  scritta,  del  proprietario  dell'area  su  cui
l'aviosuperficie e' ubicata; se l'area e' appartenente allo Stato o a
enti  pubblici,  la  gestione  e'  subordinata  al  nulla osta o alla
concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa.
  3.  L'uso  di  un'aviosuperficie  e'  subordinato  al  consenso del
gestore,  che  e'  tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni
necessarie  per la buona esecuzione dell'attivita', ed e' limitato ai
voli intracomunitari.
  4.  Nei  casi  di cui agli articoli 13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli
articoli 22.4  e  23.2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e'
richiesta  specifica  autorizzazione  rilasciata dall'ENAC secondo la
procedura di cui all'Appendice 1.