Art. 5.
            Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici
  1.  Il  pilota, oltre a richiedere il consenso di cui all'art. 3.3,
comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:
    a) nominativo pilota ed eventuale copilota;
    b) tipo dell'aeromobile;
    c) marche dell'aeromobile;
    d) numero persone a bordo;
    e) orario partenza e destinazione;
    f) orario di arrivo e provenienza;
    g) tipo del volo.
  2.  Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al
comma precedente.  Tali  dati  sono conservati dal gestore per almeno
cinque  anni  e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorita' di
pubblica sicurezza ed all'ENAC.