Art. 5. Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici 1. Il pilota, oltre a richiedere il consenso di cui all'art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento: a) nominativo pilota ed eventuale copilota; b) tipo dell'aeromobile; c) marche dell'aeromobile; d) numero persone a bordo; e) orario partenza e destinazione; f) orario di arrivo e provenienza; g) tipo del volo. 2. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorita' di pubblica sicurezza ed all'ENAC.