Art. 6. Attivita' su aviosuperfici 1. Sulle aviosuperfici, oltre all'effettuazione di attivita' non remunerate, sono consentite anche le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo. 2. Ferma restando la responsabilita' del gestore dell'aviosuperficie, le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilita' del titolare della licenza di cui all'art. 778 del Codice della navigazione ed al regolamento CEE/2407/1992.