Art. 6.
                     Attivita' su aviosuperfici
  1.  Sulle  aviosuperfici,  oltre all'effettuazione di attivita' non
remunerate, sono consentite anche le attivita' di trasporto pubblico,
scuola e lavoro aereo.
  2.     Ferma    restando    la    responsabilita'    del    gestore
dell'aviosuperficie,  le  attivita'  di  trasporto pubblico, scuola e
lavoro  aereo si svolgono sotto la responsabilita' del titolare della
licenza  di  cui  all'art.  778  del  Codice  della navigazione ed al
regolamento CEE/2407/1992.