Art. 7.
                      Elisuperfici occasionali
  1.  E'  considerata  elisuperficie  occasionale  qualunque  area di
dimensioni  idonee  a  permettere,  a giudizio del pilota, operazioni
occasionali di decollo e atterraggio.
  2.   Al  fine  di  determinare  l'adeguatezza  della  elisuperficie
occasionale,  il  pilota  effettua  una  ricognizione  in volo in cui
accerta il rispetto delle seguenti condizioni:
    a) la  dimensione  minima  dell'area  di  approdo  e decollo deve
essere  almeno  una  volta  e  mezzo la distanza compresa fra i punti
estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
    b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono
essere  idonei  alla  effettuazione  delle  operazioni di approdo, di
decollo e delle manovre in superficie;
    c) esistenza  di  un  sufficiente  spazio  circostante  libero da
ostacoli  ai  fini  dell'effettuazione,  in  condizioni di sicurezza,
delle manovre di decollo e di approdo;
    d) gli  ostacoli  eventualmente  presenti lungo le traiettorie di
decollo  e  approdo devono essere tali da poter essere superati con i
margini  previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di
decollo;
    e) l'area  deve  essere sgombra da persone, animali o oggetti che
possano ostacolare le operazioni;
    f) le  fasi  di decollo e di atterraggio non devono comportare il
sorvolo  di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di
persone.
  3.  L'uso  di  elisuperfici  occasionali e' consentito nei seguenti
casi:
    a) effettuazione  di attivita' aerea occasionale, non superiore a
100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno;
    b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.
  4.  Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la
figura  del  gestore  di  cui  all'art.  3  del  presente decreto, la
segnaletica e assistenza antincendio; il pilota e' responsabile della
scelta dell'area e della condotta delle operazioni.
  5.  L'uso delle elisuperfici occasionali e' consentito anche per lo
svolgimento  di  attivita'  aerea  privata ed e' limitato ai voli con
origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi
in territorio di altro Stato.
  6.  L'uso  delle  elisuperfici  occasionali  ubicate  su un'area di
proprieta'  privata  e'  subordinato  al  consenso  del  proprietario
dell'area;  se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di
proprieta'  dello  Stato  o di enti pubblici, l'uso e' subordinato al
nulla  osta  o  alla  concessione  d'uso  da  parte  della competente
autorita' amministrativa.
  7.  Il  pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente
in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi 5, 6 e 7 non si
applicano  nei  casi  di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di
salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.