Art. 7. Elisuperfici occasionali 1. E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio. 2. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni: a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto; b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie; c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo; d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo; e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni; f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone. 3. L'uso di elisuperfici occasionali e' consentito nei seguenti casi: a) effettuazione di attivita' aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno; b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC. 4. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota e' responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni. 5. L'uso delle elisuperfici occasionali e' consentito anche per lo svolgimento di attivita' aerea privata ed e' limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato. 6. L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprieta' privata e' subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, l'uso e' subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa. 7. Il pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente. 8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.