Art. 9.
                            Comunicazioni
  1.  Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie
occasionale  o  su  una  aviosuperficie  occasionale,  il pilota deve
trasmettere  alla  direzione aeroportuale e all'autorita' di pubblica
sicurezza  competenti  territorialmente  sulla  localita' nella quale
l'aviosuperficie    di   destinazione   e'   ubicata,   le   seguenti
informazioni:
    a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
    b) coordinate  geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di
destinazione  ovvero, se cio' non e' possibile, localita' nella quale
l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione e' ubicata;
    c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
    d) ora prevista di decollo;
    e) ora prevista di approdo;
    f) nominativo del pilota responsabile del volo;
    g) numero  delle persone trasportate oltre il pilota responsabile
del volo;
    h) tipo  dell'eventuale  attivita'  aerea locale che sara' svolta
sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione;
    i) previsto  periodo  di  tempo  durante  il  quale  sara' svolta
l'attivita'  aerea locale di cui alla lettera h) sull'elisuperficie o
aviosuperficie di destinazione.
  2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti
rispetto  all'ora  prevista  di  decollo  deve  essere immediatamente
comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo precedente.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano
anche  ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3
del  presente  decreto  aventi  origine  o  destinazione, senza scali
intermedi,   in   Paesi   dell'Unione   europea.  Per  tali  voli  le
informazioni  di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle
autorita' di dogana con almeno 12 ore di anticipo.
  4.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
di   trasporto   sanitario   d'urgenza,  operazioni  di  salvataggio,
evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.