Art. 9. Comunicazioni 1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione aeroportuale e all'autorita' di pubblica sicurezza competenti territorialmente sulla localita' nella quale l'aviosuperficie di destinazione e' ubicata, le seguenti informazioni: a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza; b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione ovvero, se cio' non e' possibile, localita' nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione e' ubicata; c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile; d) ora prevista di decollo; e) ora prevista di approdo; f) nominativo del pilota responsabile del volo; g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo; h) tipo dell'eventuale attivita' aerea locale che sara' svolta sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione; i) previsto periodo di tempo durante il quale sara' svolta l'attivita' aerea locale di cui alla lettera h) sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione. 2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo precedente. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del presente decreto aventi origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali voli le informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle autorita' di dogana con almeno 12 ore di anticipo. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.