Art. 18. Disciplina della comunicazione 1. La comunicazione e' disciplinata dalle regioni nel rispetto di quanto segue: a) i contenuti sono conformi almeno a quanto riportato nell'allegato IV al presente decreto; b) la comunicazione deve pervenire alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita'; c) i tempi di validita' della comunicazione sono non superiori ai 5 anni successivi alla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantita' e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonche' i terreni destinati all'applicazione. 2. Le regioni individuano nel legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici e le acque reflue di cui al presente Titolo il soggetto tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra piu' soggetti, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni disciplinano la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attivita', ferme restando le disposizioni di cui al comma 1. 4. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato I del decreto legislativo 59/2005 deve tener conto degli obblighi derivanti dalla disciplina regionale attuativa del presente decreto. 5. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Per tali tipologie di aziende, le regioni, comunque, definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.