Art. 3. Criteri generali di utilizzazione 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento disciplinata dal presente decreto e' esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo. 2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti. 3. L'utilizzazione agronomica e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo n. 152/1999; b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantita' di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture; c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 4. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e di cui al Titolo V del presente decreto, l'applicazione del CBPA, in via cautelativa, e' raccomandata anche nelle zone non vulnerabili. 5. Le regioni, nell'ambito di strategie di gestione integrata degli effluenti, promuovono l'adozione di modalita' di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.