ALLEGATO ----> Vedere immagini da pag. 5 a pag. 6 <---- Nota esplicativa. Al fine di agevolare la compilazione della scheda allegata al decreto ministeriale e di chiarire alcuni dubbi interpretativi si ritiene opportuno dare alcune indicazioni di massima: acquisto di immobili: con tale locuzione s'intende l'acquisto da parte degli enti di fabbricati da destinare ad attivita' istituzionali od a finalita' abitative; anno di riferimento: nel caso di stipula di atto preliminare definita in un esercizio finanziario ma con redazione dell'atto ad evidenza pubblica nel successivo esercizio, l'acquisto va riferito all'anno in cui risulta stipulato l'atto preliminare; competenza o cassa: la comunicazione relativa agli atti di acquisto o vendita deve far riferimento sia ai dati di competenza sia a quelli di cassa utili ai fini del monitoraggio, attraverso la rilevazione dell'impatto sull'indebitamento netto, degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; apporti da terzi: indipendentemente dalle fonti di finanziamento dell'acquisto e dall'eventuale concorso parziale dello Stato o di altri enti pubblici o privati, per prezzo di acquisto s'intende il valore dell'immobile risultante dall'atto ad evidenza pubblica; calcolo della spesa media: la spesa media del triennio e' determinata dalla media aritmetica del totale degli acquisti (risultanti dai valori indicati negli atti ad evidenza pubblica) effettuati in ciascun anno del periodo, con riferimento ai fabbricati da destinare ad attivita' istituzionali od a finalita' abitative; permuta: con riferimento al principio di integrita' del bilancio nel caso di acquisizione di immobili con regolamento totale o parziale con permuta di altri beni di proprieta', l'ente dovra' compilare sia la scheda relativa all'acquisto che quella relativa alla vendita. Anche in questo caso il prezzo di acquisto e quello di vendita saranno i valori indicati nell'atto di trasferimento ad evidenza pubblica. Resta, pertanto, escluso che possa compilarsi una sola scheda per il valore differenziale positivo o negativo.