(all. 1 - art. 1)
                              ALLEGATO

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                          Nota esplicativa.

  Al  fine  di  agevolare  la  compilazione  della scheda allegata al
decreto  ministeriale  e  di  chiarire alcuni dubbi interpretativi si
ritiene opportuno dare alcune indicazioni di massima:
    acquisto  di immobili: con tale locuzione s'intende l'acquisto da
parte   degli   enti   di   fabbricati   da  destinare  ad  attivita'
istituzionali od a finalita' abitative;
    anno  di  riferimento:  nel  caso  di stipula di atto preliminare
definita  in  un  esercizio finanziario ma con redazione dell'atto ad
evidenza  pubblica  nel  successivo esercizio, l'acquisto va riferito
all'anno in cui risulta stipulato l'atto preliminare;
    competenza  o  cassa:  la  comunicazione  relativa  agli  atti di
acquisto o vendita deve far riferimento sia ai dati di competenza sia
a  quelli  di  cassa  utili  ai  fini del monitoraggio, attraverso la
rilevazione  dell'impatto  sull'indebitamento  netto, degli obiettivi
strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del
patto  di stabilita' e crescita, di competenza del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
    apporti  da terzi: indipendentemente dalle fonti di finanziamento
dell'acquisto  e  dall'eventuale  concorso  parziale dello Stato o di
altri  enti  pubblici  o privati, per prezzo di acquisto s'intende il
valore dell'immobile risultante dall'atto ad evidenza pubblica;
    calcolo  della  spesa  media:  la  spesa  media  del  triennio e'
determinata   dalla   media  aritmetica  del  totale  degli  acquisti
(risultanti  dai  valori  indicati  negli  atti ad evidenza pubblica)
effettuati in ciascun anno del periodo, con riferimento ai fabbricati
da destinare ad attivita' istituzionali od a finalita' abitative;
    permuta:  con riferimento al principio di integrita' del bilancio
nel  caso  di  acquisizione  di  immobili  con  regolamento  totale o
parziale  con  permuta  di  altri  beni  di proprieta', l'ente dovra'
compilare  sia  la  scheda  relativa all'acquisto che quella relativa
alla  vendita. Anche in questo caso il prezzo di acquisto e quello di
vendita  saranno  i  valori  indicati  nell'atto  di trasferimento ad
evidenza  pubblica. Resta, pertanto, escluso che possa compilarsi una
sola scheda per il valore differenziale positivo o negativo.