Art. 3. Gestione della tessera sanitaria 1. Le regioni e province autonome e SASN devono provvedere a mantenere aggiornate, con frequenza giornaliera, le informazioni relative ai propri assistiti secondo le modalita' di cui al decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 2. Per i nati dal 1° gennaio 2006 in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dai comuni abilitati o da un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emettere in ogni caso la tessera sanitaria (TS), con validita' di un anno, dandone comunicazione all'azienda sanitaria locale di residenza per il completamento dei dati richiesti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2006 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi