Art. 3.

                  Gestione della tessera sanitaria

  1.  Le  regioni  e  province  autonome  e  SASN devono provvedere a
mantenere  aggiornate,  con  frequenza  giornaliera,  le informazioni
relative  ai  propri assistiti secondo le modalita' di cui al decreto
22 luglio  2005  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di
concerto  con  il  Ministero  della  salute,  attuativo  del  comma 9
dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
  2.  Per  i  nati dal 1° gennaio 2006 in possesso del codice fiscale
regolarmente  attribuito  dai  comuni  abilitati  o  da  un qualsiasi
ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  il  Ministero dell'economia e
delle  finanze provvede ad emettere in ogni caso la tessera sanitaria
(TS),  con  validita'  di  un anno, dandone comunicazione all'azienda
sanitaria   locale   di  residenza  per  il  completamento  dei  dati
richiesti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 aprile 2006


                                           Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze
                                                    Tremonti

Il Ministro della salute
     (ad interim)
      Berlusconi