(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
    STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - L'ORIENTALE
                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Capo I
                        Principi fondamentali
                               Art. 1.
                       Personalita' giuridica
    1. L'Universita' degli studi di Napoli - L'Orientale trae origine
dal  Collegio  dei Cinesi fondato, a Napoli, da Matteo Ripa nel XVIII
secolo.
    2.  Essa  e'  un'istituzione  laica  e  pluralistica,  dotata  di
personalita'  giuridica  e  di  piena capacita' di diritto pubblico e
privato.   Si   organizza  ed  opera  secondo  il  presente  Statuto,
espressione  fondamentale  della  sua autonomia, in conformita' con i
principi  sanciti  nella  Costituzione  italiana e nella Magna Charta
delle Universita' sottoscritta a Bologna nel 1988.
    3. Secondo i principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e
dalle  leggi sull'ordinamento universitario, L'Orientale ha autonomia
statutaria,  regolamentare,  organizzativa,  negoziale, finanziaria e
contabile.
    4.  La  sede  legale  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli -
L'Orientale e' ubicata presso il Palazzo Du Mesnil, con accesso dalla
via Chiatamone n. 61/62 e dalla via Partenope n. 10A - Napoli.
    5.  Il  logo de L'Orientale e' costituito dall'immagine di Matteo
Ripa. Lo sfondo della rappresentazione e' caratterizzato da foglie di
ulivo;   il  bordo  reca  la  seguente  scritta  «Sigillum  Instituti
Orientalis Neapolitani».
                               Art. 2.
                       Finalita' istituzionali
    1.  L'Orientale  pone nella ricerca il fondamento delle attivita'
della  didattica,  e si assegna quali compiti primari la promozione e
l'organizzazione   della   ricerca   scientifica   e  dell'istruzione
superiore  al  fine  di perseguire un sapere aperto al dialogo e allo
scambio  critico  di  informazioni, nel rispetto della liberta' della
cultura e dell'insegnamento.
    2.  In armonia con la secolare connotazione orientalistica, ed in
una  moderna  vocazione  internazionalista  del  sapere,  L'Orientale
promuove la cooperazione e l'integrazione tra le culture, assicurando
un  equilibrato  sviluppo a tutte le componenti scientifiche presenti
al  suo  interno. Fine primario de L'Orientale e' l'elaborazione e la
trasmissione  critica  delle  culture  dell'Asia  e dell'Africa, e di
quelle  dell'Europa  e  delle Americhe, anche nelle loro interazioni,
nell'indipendenza  morale  e  scientifica  da ogni potere politico ed
economico.
    3.   L'Orientale  persegue  la  piena  integrazione  nel  sistema
universitario  europeo  e  favorisce i rapporti con gli altri sistemi
universitari   internazionali.   Nell'ambito   della   sua  vocazione
internazionale,  promuove,  in  particolare, gli scambi culturali, la
mobilita'  dei  docenti,  e  degli  studenti ed il riconoscimento dei
curricula  didattici,  secondo la normativa stabilita dalle strutture
didattiche competenti.
    4.  L'Orientale  stabilisce  rapporti di collaborazione con altre
universita'  ed  istituzioni  di  cultura  e  di  ricerca nazionali e
internazionali  e promuove rapporti con istituzioni ed organizzazioni
pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.
    5. L'Orientale puo' stipulare convenzioni con altre universita' e
con  altri  enti  pubblici  o privati, anche per la costituzione o la
adesione a centri interuniversitari e a consorzi di diritto pubblico,
nei   limiti  e  con  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  per
l'amministrazione,   la   finanza  e  la  contabilita'.  La  predetta
partecipazione puo' avvenire anche a titolo oneroso.
    6. L'Orientale individua, inoltre, tra i suoi fini primari quelli
della piu' ampia apertura culturale e della promozione dello sviluppo
del  territorio  in  cui  opera,  attuando  forme  di  stimolo  e  di
collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono
il medesimo fine.
    7. L'Orientale opera per il conseguimento delle proprie finalita'
con   la   partecipazione  di  professori,  ricercatori,  studenti  e
personale   tecnico   e  amministrativo,  nel  rispetto  dei  diritti
fondamentali  della  persona.  Nell'ambito  delle proprie competenze,
l'Ateneo  bandisce  qualsiasi forma di discriminazione e si impegna a
prevenirne  il  manifestarsi.  L'Universita'  garantisce  e  promuove
l'attuazione  dei  principi  legislativi  nazionali  e  comunitari in
materia di pari opportunita'.
                               Art. 3.
                               Ricerca
    1. L'Orientale promuove e svolge l'attivita' di ricerca favorendo
la collaborazione interdisciplinare e di gruppo.
    2.   L'Orientale   garantisce   la   liberta'   nella   scelta  e
nell'organizzazione dei temi e dei metodi della ricerca scientifica.
    3.  A  tutti  i  professori  e  ricercatori  viene garantito, nel
rispetto  del  piano annuale delle ricerche allestito dalle strutture
all'uopo   preposte   e  delle  esigenze  degli  altri  professori  e
ricercatori,  l'accesso  alle  procedure di finanziamento, l'utilizzo
degli  strumenti  e quanto necessario allo svolgimento dell'attivita'
di ricerca.
    4.  L'Orientale  puo'  accettare,  nei  limiti posti dal presente
statuto   e  dalla  normativa  vigente,  finanziamenti  e  contributi
pubblici  e  privati.  Pur  riconoscendo  l'importanza  della ricerca
finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, L'Orientale
vigila  affinche'  gli  interessi  privati  non  prevalgano su quelli
istituzionali   e   non   condizionino  l'autonomia  delle  strutture
scientifiche.
    5.   Ogni   valutazione   sull'attivita'   di   ricerca  ai  fini
dell'erogazione   dei   finanziamenti  e'  riservata  agli  organismi
scientifici competenti.
    6.    L'Orientale    promuove   la   conoscenza   dei   risultati
dell'attivita'  scientifica  svolta all'interno dell'Ateneo e ne cura
la diffusione.
                               Art. 4.
                              Didattica
    1.   L'Orientale   provvede  a  tutti  i  livelli  di  formazione
universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti.
    2.  I  professori  e  i  ricercatori  assolvono i loro compiti di
formazione  in  conformita'  alla  disciplina  sullo  stato giuridico
vigente e ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle
strutture  didattiche competenti. L'attivita' didattica si svolge nel
rispetto della liberta' di insegnamento dei professori e ricercatori.
    3.  L'Orientale  demanda  alle  strutture  didattiche competenti,
sotto  il  coordinamento del senato accademico, l'organizzazione e la
verifica  delle  attivita'  formative, secondo le norme stabilite dal
regolamento didattico d'Ateneo.
    4.  Le  strutture  didattiche promuovono le condizioni di massima
efficacia dell'insegnamento.
    5.  L'Orientale promuove la sperimentazione didattica nei diversi
modi  previsti  dal  regolamento didattico d'Ateneo e dai regolamenti
delle singole strutture didattiche.
    6.   L'Orientale   puo'   promuovere   e   organizzare  corsi  di
preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni
e  per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi  pubblici,  corsi  di
perfezionamento   e   aggiornamento  professionale,  nonche'  servizi
rivolti  agli studenti per l'orientamento professionale. Puo' inoltre
promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi
comprese  quelle  per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle
per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita'
l'Ateneo  puo'  stipulare  convenzioni  e  contratti  con  i soggetti
pubblici e privati interessati.
                               Art. 5.
            Scuole di specializzazione e alta formazione
    1.  Le  Scuole  di  specializzazione  e  di  alta formazione sono
istituite  dal  rettore,  su  proposta  delle facolta' di riferimento
previa  delibera  del  senato  accademico,  sentito  il  consiglio di
amministrazione.   Esse   svolgono   la   loro  attivita'  didattica,
organizzativa e gestionale nel rispetto della legislazione vigente.
    2.  Esse  si danno uno statuto, approvato dal senato accademico e
dal  consiglio  di amministrazione, che ne definisce le finalita', la
struttura e le modalita' operative.
                               Art. 6.
                         Diritto allo studio
    1.  In conformita' con gli artt. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione
e  con  le  leggi vigenti in materia di diritto allo studio, l'Ateneo
predispone le strutture idonee affinche' gli studenti abbiano accesso
ad  un  sapere  critico  di  base,  ad una preparazione scientifica e
culturale qualificata e ad una specializzazione adeguata agli sbocchi
professionali.
    2.   L'Orientale   valorizza   l'esercizio   della   liberta'  di
manifestazione  del  pensiero,  del  diritto  di  associazione  e  di
riunione degli studenti.
    3.   L'Orientale   concorre   alle  esigenze  di  orientamento  e
formazione   culturale  degli  studenti,  assicurando  i  servizi  di
tutorato  e  favorendo  le attivita' di orientamento presso le scuole
secondarie, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
    4.  L'Orientale  prevede  l'attivazione  di  particolari forme di
sostegno e di assistenza per gli studenti disabili, nell'ambito delle
risorse  disponibili,  anche con l'impiego di studenti e di personale
messo  a  disposizione  da  altre  amministrazioni  pubbliche, enti e
associazioni.
    5.  L'Orientale organizza stage e tirocini e favorisce i contatti
degli studenti con le realta' produttive e istituzionali.
    6.  L'Orientale  promuove  la costituzione di strumenti opportuni
che,  anche  con la partecipazione delle rappresentanze studentesche,
abbiano  il  compito  di  valutare  l'efficacia  e  la qualita' della
didattica.
                               Art. 7.
                   Programmazione delle attivita'
    1. L'Universita' programma periodicamente le attivita' didattiche
e   di   ricerca,   tenendo   conto  delle  prospettive  di  crescita
dell'Ateneo,  del  sistema  universitario  regionale e nazionale, dei
collegamenti  con  la  comunita'  scientifica  internazionale e delle
esigenze del territorio.
    2.  Per  le  finalita'  indicate nel comma 1 e nel rispetto della
normativa  vigente,  l'Universita'  puo'  attivare, anche al di fuori
della  propria  sede  di  Napoli,  mediante  apposite convenzioni con
organismi  nazionali  e/o  di  altri  Paesi,  strutture  e  centri di
attivita' didattica e di ricerca.
                               Art. 8.
        Controllo di gestione e decentramento amministrativo
    1.  L'Universita'  adotta  il  metodo  del controllo di gestione,
fondato sulla valutazione periodica dell'economicita', dell'efficacia
e   dell'efficienza   dell'attivita'  svolta,  secondo  le  modalita'
previste  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza e la
contabilita'.
    2.  I  risultati  delle  verifiche  sono  discussi  dagli  organi
competenti  e  costituiscono  elementi  di  valutazione ai fini della
distribuzione degli eventuali incentivi.
    3.  Le  attivita'  dell'Universita'  sono  attribuite di regola e
secondo le rispettive competenze agli organismi periferici: facolta',
dipartimenti e centri interdipartimentali, in conformita' ai principi
del decentramento.
    4.  In base alla disciplina della dirigenza statale, il direttore
amministrativo  e  gli  altri  dirigenti  attuano,  per  la  parte di
rispettiva   competenza,  i  programmi  deliberati  dagli  organi  di
governo.  A  tale  scopo dispongono dei mezzi e del personale ad essi
attribuiti dagli organi stessi e rispondono dei risultati conseguiti.
                               Art. 9.
                       Fonti di finanziamento
    1.  Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da
trasferimenti  dello  Stato,  di  enti pubblici e privati, di singoli
privati e da entrate proprie.
    2.  Le  entrate  proprie sono costituite da tasse e da contributi
universitari,   da  redditi  patrimoniali,  da  redditi  derivati  da
prestazioni  rese  a  terzi  nell'esercizio  delle  competenze  delle
proprie strutture e da donazioni.
    3.  I  criteri  generali  per  stabilire  i  corrispettivi  delle
prestazioni   rese   a   terzi  sono  determinati  dal  consiglio  di
amministrazione. Il consiglio opera di concerto con i Centri di spesa
autonomi   nelle   materie  di  competenza  di  questi  ultimi.  Tali
corrispettivi  sono fissati in modo da assicurare almeno la copertura
dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari. Gli eventuali
utili  sono ripartiti in base a criteri stabiliti dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
    4.  Per le spese d'investimento l'Universita' puo' ricorrere, con
i  limiti  e  le  modalita'  previsti  dalla  legislazione vigente, a
prestiti  o  a  forme  di  locazione  finanziaria che garantiscano le
condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
                              Art. 10.
                            Informazione
    1. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni
essenziali   per   assicurare  la  partecipazione  di  tutte  le  sue
componenti alla vita dell'Ateneo.
    2.  Gli  atti  normativi  e  quelli  amministrativi  di carattere
generale sono resi pubblici mediante adeguati mezzi di diffusione.
    3.  Gli  interessati  possono  inoltre  prendere visione ed avere
copia  degli  atti  con  le  modalita'  previste  nel regolamento sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
    4.  L'Universita'  provvede a dare ampia pubblicita' alle proprie
iniziative mediante i vari canali della comunicazione.
                              Art. 11.
              Compiti dei professori e dei ricercatori
    1.  I  professori  e  i  ricercatori,  ciascuno nell'ambito delle
proprie  funzioni,  oltre  ad  adempiere  i  compiti  didattici  e di
ricerca,  devono  partecipare  regolarmente  agli organi collegiali e
alle  commissioni  previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture
didattiche e scientifiche dell'Universita'.
    2.  Essi  si impegnano a fare esplicito richiamo, nelle attivita'
extra-accademiche   e   nelle   eventuali   iniziative  di  carattere
scientifico  e  didattico  che  assumano  interesse  ed  utilita' per
l'istituzione  universitaria,  al  ruolo ricoperto nell'Universita' e
sono    tenuti,   ove   possibile,   all'utilizzo   delle   strutture
universitarie.
    3.   Le   strutture   didattiche   determinano   annualmente,  in
conformita'   agli  indirizzi  espressi  dal  senato  accademico,  al
regolamento didattico ed ai loro regolamenti, i compiti didattici, ne
curano  il  regolare  svolgimento e fissano le forme di verifica e di
controllo.
    4.  In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di cui al presente
articolo,  il  senato  accademico  propone  le sanzioni da adottare a
carico dei responsabili in conformita' alle norme vigenti.
    5.  Il  senato accademico valuta periodicamente l'andamento della
didattica  e della ricerca secondo modalita' determinate dagli organi
d'Ateneo.
                              Art. 12.
             Attivita' culturali, sportive e ricreative
    1.  L'Universita'  promuove,  anche  nell'ambito  dell'attuazione
delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive
e ricreative degli studenti e del personale universitario, attraverso
apposite forme organizzative, ricorrendo anche a convenzioni con enti
pubblici e privati o con associazioni operanti in tale comparto.
                               Capo II
                           Fonti normative
                              Art. 13.
               Regolamenti di Ateneo - Norme generali
    1.   L'Universita'   adotta,   anche  sulla  base  di  lavori  di
commissioni all'uopo nominate dal rettore, i seguenti regolamenti:
      a)   regolamento   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
      b) regolamento didattico;
      c)  regolamenti  di  attuazione  delle  norme  sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
      d) regolamento elettorale.
    2. La composizione della commissione per il regolamento di cui al
punto  b) sara' indicata dalle facolta' e comprende la rappresentanza
degli  studenti;  l'organo  competente  per i regolamenti di cui alle
lettere  a)  e  c)  del  comma  1 e' il consiglio d'amministrazione e
quello  per  i  regolamenti  di cui alle lettere b) e d) e' il senato
accademico.
    3.  Tutti  gli  altri  regolamenti  non previsti dal comma 1 sono
approvati  dal  senato  accademico o dal consiglio di amministrazione
secondo le rispettive competenze.
    4.  I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano
in  vigore  nel  giorno stabilito nel provvedimento di emanazione; e'
fatto  salvo il disposto degli artt. 6 e 7 della legge 9 maggio 1989,
n.  168,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  il
disposto dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
                              Art. 14.
   Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
    1.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'   disciplina   la  gestione  amministrativo-contabile  e
finanziaria   dell'Universita',   inclusa   quella   delle  strutture
decentrate ed autonome dell'Universita' medesima.
    2. Ai sensi del comma 9 dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n.
168,  il  regolamento  e'  emanato  con  decreto  del rettore, previa
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione, sentiti il senato
accademico, le facolta' e i dipartimenti.
                              Art. 15.
                        Regolamento didattico
    1.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo disciplina, sentito il
parere   delle  facolta',  l'ordinamento  degli  studi  per  i  quali
l'Universita'  rilascia  titoli con valore legale; definisce le norme
generali riguardanti i corsi e le attivita' formative di cui all'art.
6  della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e
integrazioni;  detta  i  criteri generali relativi all'organizzazione
della didattica.
                              Art. 16.
Regolamenti  sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
                     ai documenti amministrativi
    1.  Il  regolamento  sul procedimento amministrativo disciplina i
termini   entro   i   quali  si  debbono  concludere  i  procedimenti
amministrativi    di    competenza    dell'Universita',   le   unita'
organizzative ed i soggetti responsabili del procedimento.
    2.   Il  regolamento  sull'accesso  ai  documenti  amministrativi
disciplina  le  modalita'  di  esercizio  ed i casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni.
                              Art. 17.
                       Regolamento elettorale
    1.   Il   regolamento   elettorale  disciplina  le  modalita'  di
svolgimento  delle  elezioni  di  tutti gli organi dell'Universita' e
delle sue strutture.
                              Titolo II
                          ORGANI DI ATENEO
                               Capo I
                          Organi di governo
                              Art. 18.
                          Organi di Governo
    1.  Sono  organi  di  governo  dell'Ateneo  il rettore, il senato
accademico, il consiglio di amministrazione.
                              Art. 19.
                             Il rettore
    1.  Il  rettore  rappresenta  l'Ateneo ad ogni effetto di legge e
sovrintende   a   tutte   le  sue  attivita'.  Esercita  funzioni  di
iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
    2. In particolare il rettore:
      a)  convoca  e  presiede il senato accademico e il consiglio di
amministrazione. Cura l'esecuzione delle loro delibere;
      b) emana lo statuto e i regolamenti;
      c)  vigila  su  tutte  le  strutture  ed  i  servizi  di Ateneo
impartendo  opportune direttive per il buon andamento delle attivita'
e   per   la   corretta  applicazione  delle  norme  dell'ordinamento
didattico,  dello  Statuto  e dei regolamenti; garantisce l'autonomia
didattica e di ricerca dei professori e ricercatori e il diritto allo
studio degli studenti;
      d)   esercita   il   potere   disciplinare  nei  confronti  dei
professori,  dei  ricercatori  e  degli  studenti nei limiti previsti
dalla legge;
      e)  presenta  il  bilancio  preventivo  e  il  conto consuntivo
accompagnati  dalla  apposita  relazione  predisposta  dal  direttore
amministrativo;
      f)  stipula  i  contratti  e  le  convenzioni  che non siano di
competenza delle strutture autonome e del direttore amministrativo;
      g)  in  caso di necessita' e di urgenza, congruamente motivate,
puo'  assumere  provvedimenti  di  competenza  degli  altri organi di
governo,  portandoli  a  ratifica,  pena la decadenza, nella riunione
immediatamente  successiva.  L'organo  deve  essere  convocato in via
d'urgenza  quando  ricorrano  condizioni  di particolare gravita'. In
mancanza  di  ratifica,  il  provvedimento perde ogni efficacia e non
puo' essere reiterato;
      h)  nomina  tra  i  professori di ruolo di prima fascia a tempo
pieno,  due  prorettori,  di  cui  uno,  in  caso di impedimento o di
assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni;
      i)  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni, puo' avvalersi di
delegati  da  lui scelti fra i professori di ruolo dell'Universita' e
nominati  con proprio decreto, nel quale sono specificati i compiti e
i  settori  di  competenza  e responsabilita'. Per quanto concerne la
specifica  materia  di competenza, i delegati hanno i poteri previsti
dal  decreto  di  nomina  e  dall'art.  8 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore e, su richiesta del rettore, possono essere
invitati  alle  sedute  del  senato  accademico  e  del  consiglio di
amministrazione;
      j)   nomina  il  direttore  amministrativo  previo  parere  del
consiglio  di  amministrazione,  secondo  le  modalita'  previste dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
e integrazioni;
      k)  nomina  i  componenti il nucleo di valutazione, acquisiti i
pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
      l)  nomina,  su proposta del senato accademico, i componenti il
collegio dei revisori;
      m)  per  particolari motivi di necessita' e urgenza, il rettore
puo'  procedere negli atti di competenza del direttore amministrativo
secondo quanto previsto dall'art. 65 di questo statuto;
      n)  presenta  al  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;
      o)   esercita,  inoltre,  tutte  le  altre  attivita'  previste
dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti
dell'Universita'  non  specificamente  attribuite  ad altro organo di
Ateneo.
    3. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura
determinata  dal  consiglio  di  amministrazione.  Su  richiesta  del
rettore,  il  consiglio  di amministrazione puo' altresi' decidere la
corresponsione di indennita' ai prorettori e ai delegati.
    4.  L'ufficio  di  rettore  e  di prorettore e' incompatibile con
qualsiasi  altra carica elettiva dell'Universita'; il rettore, su sua
richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.
                              Art. 20.
                        Elezione del rettore
    1.  Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo
pieno  in  seguito alla presentazione di una o piu' candidature. Dura
in  carica  quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile
una sola volta.
    2. L'elettorato attivo spetta:
      a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;
      b)  a  10  studenti eletti dal consiglio degli studenti in modo
che sia assicurata la rappresentanza di ciascuna facolta';
      c) a 10 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in
veste di grandi elettori, scelti a seguito di elezioni primarie.
    3. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori
di  ruolo  di  prima fascia almeno 120 e non piu' di 180 giorni prima
della  scadenza  del  mandato.  Le votazioni sono valide se vi prende
parte  almeno  la  meta' piu' uno degli aventi diritto. Il rettore e'
eletto  a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni;
in  caso  di  mancata  elezione, si procede al ballottaggio tra i due
candidati  che  abbiano  riportato  il  maggior  numero di voti nella
seconda votazione. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei
voti e' proclamato eletto dal decano. Il candidato eletto e' nominato
rettore  con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
    4.  In  caso di anticipata cessazione, nelle more della elezione,
le funzioni del rettore sono svolte dal decano. Il rettore eletto con
elezione  anticipata, da effettuarsi entro due mesi dalla cessazione,
assume  la  carica  all'atto  della nomina e la detiene per l'anno in
corso e per i quattro anni accademici successivi.
                              Art. 21.
                  Senato accademico - Composizione
    1. Il senato accademico e' composto:
      a) dal rettore che lo presiede;
      b) dai presidi di facolta';
      c) dai rappresentanti eletti per un triennio dalle quattro aree
scientifiche di cui all'allegato 1 al presente Statuto.
    2.  Partecipano  alle  riunioni  del  senato  accademico con voto
consultivo   i   prorettori   ed   il   direttore  amministrativo  e,
limitatamente  alle  materie  attinenti  la  didattica,  le  carriere
scolastiche  e  i regolamenti elettorali, il presidente del consiglio
degli studenti con voto deliberativo.
    3.   Le   funzioni  di  segretario  del  senato  accademico  sono
attribuite  al  direttore  amministrativo, il quale puo' designare un
funzionario verbalizzante.
                              Art. 22.
                    Senato accademico - Funzioni
    1.  Il  senato  accademico  e'  l'organo collegiale di governo in
materia  di  programmazione,  di  coordinamento,  di  indirizzo  e di
controllo  delle  attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita'.
Per le questioni attinenti alla ricerca il senato accademico opera di
concerto  col consiglio dei direttori di dipartimento. E' compito del
senato   accademico   assicurare   tra   le   strutture   didattiche,
scientifiche  e  di  servizio  dell'Ateneo  una  distribuzione  equa,
culturalmente  coerente  ed efficace delle risorse umane e materiali.
E'  altresi'  compito  del senato accademico perseguire, nel rispetto
dell'autonomia  delle strutture didattiche, l'ottimale utilizzo delle
risorse,  favorendo  le  necessarie mutuazioni di insegnamenti tra le
facolta' e l'integrazione delle rispettive competenze.
    2. In particolare, il senato accademico:
      a) delibera il regolamento didattico d'Ateneo;
      b) delibera le modifiche dello Statuto, sentito il consiglio di
amministrazione;
      c)  delibera  la  messa  a  concorso  dei  posti  di  ruolo  di
professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, secondo quanto
richiesto  dalle facolta' e nei limiti degli stanziamenti di bilancio
decisi dal consiglio di amministrazione;
      d)  delibera,  sentite le facolta', l'istituzione e la modifica
di nuove facolta' e corsi di laurea secondo le norme vigenti;
      e)  delibera,  su  richiesta delle facolta' e/o delle strutture
interessate,   l'istituzione   e  la  modifica  di  corsi  di  studio
post-laurea,  di  master, di scuole di specializzazione, di dottorati
di ricerca e di centri di eccellenza;
      f)  delibera  la  costituzione, la modifica e la disattivazione
dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di altre strutture
di  interesse  generale dell'Universita', previo parere del consiglio
di  amministrazione  per quanto di sua competenza e del consiglio dei
direttori  di  dipartimento.  Delibera  altresi'  sulle  opzioni  dei
professori  e  ricercatori  secondo  quanto previsto dall'art. 45 del
presente Statuto;
      g)  delibera  i  criteri  per  la  distribuzione  delle risorse
materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
      h)  delibera,  acquisito  il  parere delle strutture didattiche
interessate,   l'eventuale  applicazione  del  numero  programmato  a
singole  facolta'  o  corsi  di studio, in conformita' alla normativa
vigente;
      i) delibera il calendario accademico;
      j)  esprime  parere  su  contratti  e  convenzioni di interesse
generale dell'Universita';
      k)   esprime  parere  al  consiglio  di  amministrazione  sulle
politiche edilizie dell'Universita';
      l)  esprime  parere  al  rettore sulla nomina dei componenti il
nucleo di valutazione;
      m) esprime parere sul bilancio di previsione;
      n) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga
di sottoporgli;
      o)  formula  proposte al consiglio di amministrazione in merito
alla    definizione    della   dotazione   organica   del   personale
tecnico-amministrativo;
      p)  formula  proposte al consiglio di amministrazione in merito
all'ammontare delle tasse e contributi;
      q)  propone  al  rettore i membri del collegio dei revisori dei
conti;
      r)  esercita ogni attribuzione ad esso demandata dallo Statuto,
dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni normative.
                              Art. 23.
           Senato accademico - Modalita' di funzionamento
    1.  I  componenti  il senato accademico sono nominati con decreto
del rettore.
    2. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta
ogni  due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La  riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei suoi membri.
Non  concorrono  alla formazione del numero legale coloro che abbiano
giustificato per iscritto la loro assenza.
    3.  Il senato accademico delibera a maggioranza dei presenti, ove
non sia diversamente previsto.
                              Art. 24.
             Consiglio di amministrazione - Composizione
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
      a) dal rettore che lo presiede;
      b) dai due prorettori;
      c) dal direttore amministrativo;
      d) da tre professori di prima fascia;
      e) da tre professori di seconda fascia;
      f)  da  due  ricercatori  e/o  assistenti ordinari del ruolo ad
esaurimento;
      g) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
      h)   da  due  rappresentanti  degli  studenti.  Il  numero  dei
rappresentanti  degli  studenti aumenta di una unita' se partecipa al
voto almeno il 10% degli aventi diritto;
      i)  da  un  rappresentante  del Governo designato dal Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca  tra  persone di
riconosciuta  competenza  amministrativa  che non rivestano uffici di
ruolo presso le Universita';
      l)  da  un numero fino a quattro rappresentanti esterni, di cui
non  piu'  di  due  scelti  tra esponenti qualificati del mondo della
cultura,   delle   professioni,   dell'impresa   o   della   Pubblica
amministrazione,  proposti  dal rettore o da almeno cinque componenti
il  consiglio  di  amministrazione, e non piu' di due tra i candidati
segnalati  dai  soggetti  pubblici  o  privati  che  si  impegnano  a
contribuire  al  bilancio  dell'Universita' nella misura indicata dal
consiglio   di   amministrazione.   Per   la  elezione  dei  predetti
rappresentanti e' necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Il loro mandato dura quanto quello del consiglio.
    2.  Le  funzioni  di  segretario del consiglio di amministrazione
sono  attribuite al direttore amministrativo, il quale puo' designare
un funzionario verbalizzante.
    3.  Partecipa  alle  riunioni  il  presidente  del  collegio  dei
revisori dei conti o suo delegato.
    4. La mancata designazione dei rappresentanti di cui alle lettere
i) ed l) non inficia la valida costituzione del consiglio.
    5.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' validamente costituito
anche  in  mancanza  di  una  delle  rappresentanze  previste  per il
personale  docente,  non  docente,  per  i  ricercatori  e assistenti
ordinari di ruolo ad esaurimento e per gli studenti.
    6. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate
dal   regolamento  elettorale.  Sono  eleggibili  i  professori  e  i
ricercatori a tempo pieno.
    7.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica tre anni
accademici.  I  membri  elettivi  non  possono  svolgere  piu' di due
mandati consecutivi.
                              Art. 25.
               Consiglio di amministrazione - Funzioni
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' l'organo collegiale di
governo  dell'Universita'  in  materia  di  gestione  amministrativa,
finanziaria, economica, patrimoniale.
    2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
      a)  delibera,  sentito  il  senato  accademico,  il bilancio di
previsione predisposto dal direttore amministrativo;
      b) approva il bilancio consuntivo;
      c)  definisce,  previo  parere  del senato accademico, il piano
edilizio  dell'Universita'  e  destina  ad esso le necessarie risorse
finanziarie;
      d)    definisce    la    dotazione   organica   del   personale
tecnico-amministrativo;
      e) approva contratti e convenzioni di sua competenza;
      f) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi
a  carico  degli  studenti,  nonche' alle attivita' di collaborazione
degli  studenti,  sentiti  il  senato accademico e il consiglio degli
studenti;
      g)  esprime  parere  al  rettore sulla nomina dei componenti il
nucleo di valutazione;
      h)  esprime  parere  al  rettore  sulla  nomina  del  direttore
amministrativo  secondo le modalita' previste dal decreto legislativo
30 febbraio 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
      i)  esprime  parere vincolante per l'attivazione, la modifica e
la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali e di
altre strutture di interesse generale dell'Universita', limitatamente
agli aspetti finanziari, amministrativi e di gestione del personale;
      j) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;
      k)  assegna  le risorse alle associazioni degli studenti per lo
svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive;
      l) puo' attribuire incarichi temporanei a collaboratori esterni
secondo quanto indicato nell'art. 66 del presente Statuto;
      m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo
Statuto,   dai   regolamenti   dell'Universita'   e   dalle   vigenti
disposizioni normative.
                              Art. 26.
      Consiglio di amministrazione - Modalita' di funzionamento
    1. I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto del rettore.
    2.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  convocato dal rettore
almeno  una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei
suoi  componenti.  Per  la  validita'  delle sedute e' necessario che
intervenga la maggioranza dei componenti il consiglio. Non concorrono
alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per
iscritto  la loro assenza. Il consiglio di amministrazione delibera a
maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.
                               Capo II
                       Altri organi di Ateneo
                              Art. 27.
               Consiglio dei direttori di dipartimento
    1.  Il  consiglio  dei direttori di dipartimento ha il compito di
promuovere  e  coordinare l'attivita' di ricerca dell'Ateneo. Esso e'
costituito   dal   rettore   che  lo  presiede  e  dai  direttori  di
dipartimento.
    2. Il consiglio:
      a)  esprime  parere obbligatorio sulla costituzione, modifica e
disattivazione  dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di
altre strutture di interesse generale dell'Universita';
      b)  esprime  parere  obbligatorio  in ordine alla distribuzione
degli   assegni   di   ricerca,   delle   borse  di  dottorato  e  di
post-dottorato e dei finanziamenti ai dipartimenti per la ricerca;
      c)  esprime  pareri su questioni di carattere generale relative
al funzionamento dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali;
      d)  redige  la  relazione  annuale  sullo  stato  della ricerca
nell'Universita';
      e)  collabora con la commissione tecnica per il coordinamento a
livello  d'Ateneo  dei  servizi  e  della  catalogazione unitaria del
patrimonio librario;
      f)  esprime  parere  obbligatorio  in  merito ai criteri per la
promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di
cooperazione accademica.
    3.   Il   consiglio  si  riunisce  almeno  due  volte  l'anno  su
convocazione  del  presidente  o  su richiesta di almeno un terzo dei
suoi  componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza
dei suoi membri. Alle riunioni del consiglio partecipano i presidenti
dei   centri   interdipartimentali  per  le  questioni  attinenti  ai
rispettivi centri e il presidente della consulta per quelle attinenti
ai dottorati di ricerca.
                              Art. 28.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo   sulla  gestione  contabile,  finanziaria  e  patrimoniale
dell'Ateneo.
    2. Il collegio e' composto da:
      a) un magistrato della Corte dei conti, con grado non inferiore
a consigliere, che ne assume la presidenza;
      b) due revisori contabili iscritti nel relativo registro.
    3.  I  componenti  il  collegio  sono  nominati  dal  rettore  su
designazione  del  senato  accademico  nel  rispetto  della normativa
vigente.  I singoli membri durano in carica tre anni e possono essere
confermati  una  sola  volta  consecutivamente. Ad essi e' attribuita
un'indennita' determinata dal consiglio di amministrazione.
    4.  I  compiti  e le modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita'.
                              Art. 29.
                      Consiglio degli studenti
    1. Il consiglio degli studenti e' l'organo garante della autonoma
partecipazione degli studenti alla vita politica dell'Ateneo.
    2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di:
      a) attivita' e servizi didattici;
      b) diritto allo studio;
      c)  attivita'  formative  autogestite  nel campo della cultura,
dello sport e del tempo libero.
    3.  Il  consiglio  sottopone  al  consiglio di amministrazione il
regolamento  per  l'accesso  degli studenti ai mezzi e alle strutture
dell'Ateneo.
    4.  Qualora  le  proposte e i pareri del consiglio degli studenti
relativi  alle  materie  su indicate non vengano accolti, le delibere
degli organi competenti devono essere motivate sul punto.
    5. Il consiglio e' composto da trenta membri eletti tra tutti gli
studenti dell'Universita'.
    6.  Il  consiglio e' costituito con decreto del rettore e dura in
carica  due  anni.  Al  proprio  interno  elegge  un  presidente, che
partecipa  alle  sedute del senato accademico secondo quanto previsto
dal presente Statuto.
    7.  L'attivita'  del  consiglio  e'  disciplinata  da un apposito
regolamento  approvato  dai  due terzi dei suoi membri, sottoposto al
controllo  di legittimita' da parte del consiglio di amministrazione,
ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.
    8.  L'amministrazione  garantisce  al  consiglio degli studenti i
supporti  logistici  e finanziari necessari all'espletamento dei suoi
compiti.
    9.  Il  consiglio  elegge, nel proprio seno, i dieci studenti che
concorrono alla elezione del rettore.
    10.  L'elezione nel consiglio degli studenti non e' incompatibile
con quella in altri organi collegiali previsti dal presente Statuto.
                              Art. 30.
                        Nucleo di valutazione
    1.  Il  nucleo  di valutazione di Ateneo e' nominato dal rettore,
sentiti  il  senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ed
e'  composto  da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di
cui  almeno  due  nominati  tra  studiosi  ed esperti nel campo della
valutazione anche in ambito non accademico.
    2.  Non possono far parte del nucleo di valutazione il rettore, i
prorettori,   il   direttore  amministrativo,  i  membri  del  senato
accademico  e  del  consiglio  di  amministrazione,  i  direttori  di
dipartimento ed i presidenti dei centri interdipartimentali.
    3. I membri del nucleo di valutazione durano in carica tre anni e
non possono essere confermati per piu' di una volta consecutivamente.
    4.  L'organo  ha  per  obiettivo  la valutazione dell'efficienza,
dell'efficacia,  nonche'  dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento
dell'azione  amministrativa,  degli interventi di sostegno al diritto
allo   studio,  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle  risorse
pubbliche e della produttivita' della ricerca e della didattica.
    5.  Esercita  altresi'  tutti  gli  altri  compiti specificamente
assegnatigli   dalla  legge,  da  provvedimenti  ministeriali  o  dal
provvedimento rettorale di costituzione.
    6.  Le analisi del nucleo sono riferite periodicamente al rettore
e  da  questi  trasmesse  al  senato  accademico  e  al  consiglio di
amministrazione per le determinazioni di rispettiva competenza.
                              Art. 31.
                 Comitato per lo sport universitario
    1.  In  attuazione  di quanto stabilito dall'art. 12, il comitato
per  lo  sport  universitario  coordina  le  attivita'  sportive  dei
componenti la comunita' universitaria.
    2. Il comitato:
      a)   definisce   le   regole   generali   per   lo  svolgimento
dell'attivita'  sportiva,  amatoriale  ed  agonistica,  sia  in forma
individuale che associata;
      b)  esprime  pareri  e propone la stipula di convenzioni per la
gestione  dei  servizi  e  degli  impianti sportivi universitari e ne
verifica l'attuazione;
      c)  definisce  gli  indirizzi  di  gestione  dei servizi, degli
impianti  e  delle  attivita'  sportive  e i relativi piani di spesa,
assicurando  la  fruibilita'  dei  servizi,  degli  impianti  e delle
attrezzature  anche  da  parte  di  coloro che non svolgono attivita'
agonistica;
      d)  propone  al consiglio di amministrazione gli interventi e i
programmi di edilizia sportiva;
      e)  collabora  con  gli  organi degli enti locali competenti in
materia di sport e di diritto allo studio;
      f)  redige  una  relazione  annuale  sull'attivita' svolta e la
trasmette al consiglio di amministrazione.
    3. Il comitato e' composto:
      a) dal rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di
presidente;
      b)  da  due  membri  designati dagli enti sportivi universitari
legalmente  riconosciuti,  che organizzano l'attivita' sportiva degli
studenti su base nazionale;
      c) da due rappresentanti degli studenti;
      d)  dal  direttore  amministrativo,  o  da un suo delegato, con
funzioni anche di segretario.
    4. Il comitato dura in carica un biennio accademico.
    5.  Alle  attivita' del comitato per lo sport, di cui al presente
articolo,  si  provvede  con  i  fondi  appositamente  stanziati  dal
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo
quanto  previsto  dalle  leggi,  e con ogni altro fondo appositamente
stanziato dall'Universita' o da altri enti.
                              Art. 32.
                Commissione per le pari opportunita'
    1. Il rettore, sentiti il consiglio di amministrazione, il senato
accademico,  le facolta' e i dipartimenti, istituisce una commissione
per  le  pari  opportunita'  rappresentativa  di  tutte le componenti
dell'Ateneo.
                              Art. 33.
        Responsabilita' dei componenti gli organi collegiali
    1.  I  componenti  gli  organi collegiali sono responsabili degli
atti e delle decisioni assunte.
    2.    Essi    rispondono    dei   danni   patrimoniali   arrecati
all'Universita' o a terzi per dolo o colpa grave.
                             Titolo III
          STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO
                               Capo I
                        Strutture didattiche
                              Art. 34.
                               Nozione
    1.   Le   strutture   didattiche   che  possono  essere  attivate
dall'Ateneo sono:
      a) le facolta';
      b)  le classi di corso di studio di cui alla successiva lettera
c) e i collegi di area didattica;
      c)  i  corsi  di  studio, distinti in corsi di laurea, corsi di
laurea   magistrale,  corsi  di  specializzazione,  corsi  di  master
universitario;
      d) i corsi di dottorato di ricerca.
    2. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate
da un apposito regolamento.
                              Art. 35.
                             La facolta'
    1.  La  facolta',  struttura  di  appartenenza  dei  professori e
ricercatori,  organizzata  secondo  criteri di omogeneita' e coerenza
culturali,  ha  il  compito  primario  di disciplinare, coordinare ed
assicurare   la  funzionalita'  dei  corsi  di  studio  che  ad  essa
afferiscono,  di  garantirne  l'efficacia,  il  buon  rendimento e la
produttivita' nell'impiego delle risorse.
    2.  A tal fine la facolta' ha autonomia didattica, organizzativa,
gestionale  e  regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal
senato  accademico.  Essa  puo' stabilire, previa delibera del senato
accademico  e  senza  oneri  a  carico  del  bilancio  universitario,
rapporti  di  collaborazione  scientifico-disciplinare  con strutture
omologhe di altri Atenei.
    3.   L'attivita'  didattica  dell'Universita'  si  esplica  anche
attraverso altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme
vigenti,  su  proposta  dei consigli di corso di studio e degli altri
organi consiliari per la didattica.
    4.  La  facolta'  garantisce  il  rispetto  del  disposto  di cui
all'art. 4, comma 3 del presente Statuto.
    5.  Alla  facolta' puo' essere assegnato un fondo di dotazione da
parte del consiglio di amministrazione per attivita' culturali.
                              Art. 36.
                       Insegnamenti attivabili
    1.  Gli  insegnamenti  attivabili  in  ciascun  corso  di studio,
nonche'  nei  corsi  delle  altre strutture didattiche della facolta'
sono   individuati   dalla   facolta'   ed  elencati  nel  rispettivo
regolamento, previa delibera del senato accademico.
                              Art. 37.
                         Organi di facolta'
    1. Sono organi di facolta':
      a) il preside;
      b) il consiglio di facolta';
      c) il consiglio di presidenza.
                              Art. 38.
                             Il preside
    1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta', convoca e presiede il
consiglio  di  facolta'  e  il  consiglio  di  presidenza  e ne rende
esecutive  le  deliberazioni;  cura  l'organizzazione  e la vigilanza
delle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'; partecipa al
senato accademico.
    2.  Il  preside  e'  eletto  a scrutinio segreto dal consiglio di
facolta' nella composizione di cui al successivo art. 40, comma 1.
    3.  Puo' essere eletto preside solo un professore di prima fascia
che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno.
    4. Alla sua nomina provvede il rettore con decreto.
                              Art. 39.
                        Elezioni del preside
    1.  La  riunione  del  consiglio  di  facolta' per l'elezione del
preside  e' convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza
ed e' presieduta dal professore piu' anziano nel ruolo dei professori
di prima fascia.
    2.  Il  preside  dura  in  carica tre anni ed il suo mandato puo'
essere riconfermato per una sola volta consecutivamente.
    3.  L'elezione  e'  valida  se  vi  prende  parte  la maggioranza
assoluta  dei  componenti  il  consiglio  di facolta'. Essa avviene a
maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto  nella  prima
votazione  ed  in caso di mancata elezione, a maggioranza relativa. A
parita'  di  voti  risulta  eletto il piu' anziano per immissione nel
ruolo dei professori di prima fascia.
    4.  Il preside percepira' un'indennita' determinata dal consiglio
di amministrazione, e puo' ottenere a richiesta una diminuzione delle
attivita' didattiche.
                              Art. 40.
                Consiglio di facolta' - Composizione
    1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo, dai ricercatori confermati e dagli assistenti del ruolo
ad   esaurimento   in   servizio   presso   la  facolta',  e  da  una
rappresentanza  degli  studenti iscritti in numero di tre per meno di
3.000 e di cinque per piu' di 3.000.
    2.  Il  regolamento elettorale determina le modalita' di elezione
delle rappresentanze suddette.
                              Art. 41.
         Consiglio di facolta' - Membri a titolo consultivo
    1.  Partecipano  alle adunanze del consiglio di facolta' con voto
consultivo  i  professori  a  contratto,  nonche'  i  supplenti e gli
affidatari  di  insegnamenti  ufficiali  nei  corsi di studio, per le
questioni attinenti la didattica.
    2.  Le  chiamate  e le altre questioni attinenti alle persone dei
professori   di  prima  e  seconda  fascia  e  dei  ricercatori  sono
deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla
fascia corrispondente ed a quelle superiori.
                              Art. 42.
                  Consiglio di facolta' - Funzioni
    1. Il consiglio di facolta':
      a)  indirizza  e  coordina  l'insieme dei corsi che afferiscono
alla  facolta'  e  ne verifica l'efficienza e la funzionalita', anche
mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
      b)  propone al senato accademico l'istituzione, l'attivazione e
l'eventuale   disattivazione  di  corsi  di  studio,  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente;
      c)  propone  al  senato  accademico  le eventuali modifiche del
regolamento didattico di Ateneo;
      d)  delibera  il  regolamento  di  facolta',  sentite  le  aree
didattiche e i corsi di studio interessati;
      e)  delibera  annualmente,  sulla  base delle indicazioni delle
aree  didattiche e dei corsi di studio interessati, la programmazione
didattica definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle
relative coperture;
      f)  determina,  nel  rispetto  della liberta' di insegnamento e
sentito  l'interessato, il carico didattico e i compiti organizzativi
dei professori e dei ricercatori in servizio;
      g)  delibera  l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a
disposizione della facolta';
      h) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore
e  di  ricercatore  e procede alle relative chiamate, su proposta dei
corsi di studio o delle aree didattiche;
      i) approva il manifesto annuale degli studi;
      j) verifica l'attivita' didattica dei professori di ruolo e dei
ricercatori;
      k)  autorizza,  su  domanda  dell'interessato,  la fruizione di
periodi  dedicati  esclusivamente  all'attivita'  di ricerca, sentita
l'area didattica o il corso di studio di appartenenza;
      l) delibera sulle richieste dei docenti di afferire ad un corso
di  studio,  verificando,  all'inizio di ogni anno accademico e sulla
base di quanto stabilito dal regolamento di facolta', la composizione
degli  organi  collegiali  di  corso  di  studio  istituiti presso la
facolta' stessa;
      m)  delibera,  sentiti  per quanto di loro interesse gli organi
collegiali  di  corso  di  studio,  il  conferimento  di affidamenti,
supplenze e contratti;
      n)  esprime  parere  sul  regolamento didattico di Ateneo e sul
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
    2. Il consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate  dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto  e  dalla
normativa vigente.
                              Art. 43.
         Consiglio di facolta' - Modalita' di funzionamento
    1.  Il  consiglio si riunisce su convocazione scritta del preside
da  inviarsi  tempestivamente ed eventualmente anche con telegramma o
con e mail con indicazione completa dell'ordine del giorno.
    2.  Il consiglio e' convocato dal preside quando occorra o quando
ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
    3.  Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la
maggioranza  dei  componenti il consiglio stesso. Non concorrono alla
formazione  del  numero  legale  i professori fuori ruolo, coloro che
sono  in  congedo  per  la  durata  dell'anno  accademico, coloro che
abbiano  giustificato per iscritto la loro assenza e le figure di cui
al precedente art. 41, comma 1.
    4.  Le  delibere  sono prese a maggioranza dei presenti salvo non
sia diversamente disposto.
    5.  Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte dal
professore di prima fascia di piu' recente chiamata.
                              Art. 44.
               Articolazioni del consiglio di facolta'
    1.  Il  consiglio di facolta' puo' articolarsi in collegi di area
didattica e in consigli di corsi studio.
    2.  In tal caso i consigli o i collegi eleggono un presidente, di
norma  tra  i  professori  di ruolo di prima o seconda fascia a tempo
pieno, con modalita' stabilite dai consigli di facolta'.
    3.  Le deliberazioni vengono assunte ai sensi del precedente art.
43.
    4.  I  regolamenti  di  facolta' disciplinano la composizione, le
attribuzioni   e  le  modalita'  di  funzionamento  dei  consigli  di
presidenza,  dei collegi di area didattica e dei consigli di corso di
studio.  In  ogni  caso,  fanno  parte  del consiglio di presidenza i
presidenti  dei  corsi  di  studio  o  dei  collegi di area didattica
istituiti presso la facolta'.
                               Capo II
           Strutture scientifiche e strutture di servizio
                              Art. 45.
                            Dipartimenti
    1.  L'Universita' per le sue finalita' di ricerca si organizza in
dipartimenti.  Questi  promuovono  l'aggregazione  delle  discipline,
anche  se  afferenti  a  facolta'  diverse,  in  unita' organizzative
autonome, coerenti per composizione e funzioni.
    2.  I  professori  e  ricercatori optano per uno dei dipartimenti
dell'Universita'  coerentemente con il settore cui la loro disciplina
afferisce.  Sull'opzione  formulata  delibera  il  senato accademico,
sentito il dipartimento interessato.
                              Art. 46.
                    Istituzione dei dipartimenti
    1.   L'istituzione  dei  dipartimenti  e'  approvata  dal  senato
accademico  sentite  le  strutture  interessate,  acquisito il parere
obbligatorio del consiglio dei direttori di dipartimento e quello del
consiglio  di amministrazione, limitatamente agli aspetti finanziari,
amministrativi e di gestione del personale.
    2. La proposta di costituzione contiene:
      a) l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono;
      b) gli obiettivi scientifici;
      c) il piano delle risorse necessarie.
    3.  Per  la  costituzione  di nuovi dipartimenti e' necessario un
numero minimo di ventidue membri di cui almeno la meta' costituita da
professori di prima e seconda fascia.
    4.  Per  i  dipartimenti che si riducano a meno di sedici membri,
tra   professori   e  ricercatori,  sono  attivate  le  procedure  di
scioglimento.
                              Art. 47.
                      Compiti dei dipartimenti
    1. Ogni dipartimento:
      a)  promuove  e  coordina  l'attivita'  di ricerca nel rispetto
dell'autonomia  di  ogni  singolo  professore e ricercatore e del suo
diritto di concorrere ai finanziamenti per la ricerca;
      b)  svolge attivita' di consulenza su contratti, convenzioni ed
attivita' di servizi che riguardano direttamente lo svolgimento delle
attivita'  specifiche  ed  in  particolare  predispone i contratti di
pubblicazione;
      c)   concorre,  d'intesa  con  i  consigli  di  facolta',  allo
svolgimento   delle   attivita'  didattiche,  soprattutto  di  quelle
relative ai corsi di dottorato;
      d)   puo'   organizzare,  compatibilmente  con  i  propri  fini
istituzionali,  le  attivita' di cui agli artt. 6 ed 8 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni;
      e)  esprime  parere obbligatorio sulle domande di afferenza dei
professori di ruolo e dei ricercatori al dipartimento medesimo;
      f)  formula  proposte  sulle  modifiche  dello Statuto; esprime
altresi'  parere sul regolamento didattico d'Ateneo e sul regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
      g)  esprime  parere,  relativamente  alle discipline afferenti,
sulla  chiamata  dei  professori  di  ruolo  e  sull'assegnazione dei
ricercatori;   esprime   altresi'  parere,  nei  settori  di  propria
competenza,   sull'assegnazione   degli  incarichi  didattici,  delle
supplenze, degli affidamenti;
      h)  puo'  formulare richieste di posti di professore di ruolo e
di  ricercatore  e  proporre alla facolta' competente la destinazione
dei posti di ruolo ai settori disciplinari;
      i) formula richieste di assegnazione di personale non docente;
      j) formula richieste di spazi al consiglio di amministrazione;
      k)  predispone  ed  approva  il  bilancio  preventivo  e quello
consuntivo  con  relazione giustificatrice delle spese. I bilanci dei
dipartimenti vengono successivamente allegati al bilancio di Ateneo.
                              Art. 48.
                     Autonomia dei dipartimenti
    1. Per lo svolgimento dei propri compiti i dipartimenti godono di
autonomia  finanziaria,  amministrativa e contrattuale secondo quanto
previsto per i centri di spesa dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' dell'Universita'.
    2.  Il  segretario  del  dipartimento  e'  preposto  agli  uffici
amministrativi del dipartimento.
                              Art. 49.
                       Organi dei dipartimenti
    1. Sono organi del dipartimento:
      a) il direttore;
      b) il consiglio di dipartimento;
      c) la giunta.
                              Art. 50.
                    Il direttore di dipartimento
    1.  Il  direttore  e'  eletto dal consiglio di dipartimento tra i
professori  di  prima  fascia  e,  in  caso  di  indisponibilita'  di
professori  di  ruolo  di  prima fascia, tra i professori di ruolo di
seconda  fascia,  a  tempo  pieno, a maggioranza assoluta dei votanti
nella prima votazione. La votazione e' valida se vi ha preso parte la
maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto.  In  caso  di  mancata
elezione  si  procede con votazione a maggioranza relativa. E' eletto
chi  riporta  il  maggior  numero di voti e a parita' di voti il piu'
anziano  per  immissione nel ruolo dei professori di prima fascia. Il
direttore e' nominato con decreto del rettore.
    2.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento;  ne presiede il
consiglio e la giunta; cura l'attuazione delle deliberazioni di detti
organi;  promuove  e  coordina  l'attivita' di ricerca; ha compiti di
organizzazione,  di  gestione e di vigilanza; cura i rapporti con gli
altri  organi  accademici;  svolge  le  altre  funzioni  che gli sono
attribuite dalle norme vigenti.
    3.  Il  direttore di dipartimento, all'atto del suo insediamento,
designa  tra  i  professori  a  tempo  pieno un vice-direttore che lo
sostituisca in caso di assenza o impedimento.
    4.  Il direttore di dipartimento dura in carica tre anni e il suo
mandato e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.
    5.   Il   direttore   di  dipartimento  percepira'  un'indennita'
determinata dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 51.
                    Il consiglio di dipartimento
    1.  Il  consiglio  e'  composto dai professori, dai ricercatori e
dagli   assistenti   del   ruolo  ad  esaurimento,  dagli  incaricati
stabilizzati  finche'  sussistono, afferenti al dipartimento, nonche'
da  un  rappresentante  del  personale  tecnico amministrativo, da un
rappresentante  degli  assegnisti  di  ricerca,  e  da un iscritto ai
dottorati  di  ricerca  qualora  in  numero  superiore  a  cinque. Le
rappresentanze  elettive  durano  in  carica tre anni. Ne fa parte il
segretario  amministrativo  con  voto  consultivo  e  con funzioni di
segretario  verbalizzante.  La  partecipazione  delle componenti alle
adunanze  ed alle deliberazioni del consiglio e' regolata dalla legge
e, ove necessario, la presidenza e' assunta dal decano.
    2. Il consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore quando
occorra  o  quando  ne  faccia motivata richiesta almeno un terzo dei
suoi membri e comunque non meno di due volte l'anno.
    3.  Il consiglio si riunisce su convocazione postale o telematica
del  direttore da inviarsi tempestivamente ed eventualmente anche con
telegramma   almeno   tre   giorni  prima  della  data  prevista  con
l'indicazione completa dell'ordine del giorno.
    4.  Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la
maggioranza  del  consiglio  di  dipartimento.  Non  concorrono  alla
formazione  del  numero  legale  i professori fuori ruolo, coloro che
sono  in  congedo  per  la  durata  dell'anno accademico e coloro che
abbiano  giustificato  per iscritto la loro assenza. Le deliberazioni
sono  assunte  a  maggioranza  relativa  dei  presenti, salvo che per
determinati argomenti non sia diversamente disposto.
                              Art. 52.
                Giunta di dipartimento - Composizione
    1. La giunta, oltre che dal direttore che la presiede, e' formata
da  un  numero  di componenti non superiore a sette o non superiore a
nove  nei  casi  di  dipartimenti  organizzati  in  sezioni,  con una
rappresentanza   paritetica   di   professori   ordinari,  professori
associati, ricercatori, e con un rappresentante del personale tecnico
ed amministrativo.
    2.  Il  segretario  amministrativo  partecipa con voto consultivo
alle riunioni e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
    3.  I  membri  della  giunta durano in carica tre anni ed il loro
mandato e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.
    4.  Il  vice-direttore  partecipa alla giunta con voto consultivo
ove  non  sostituisca  il  direttore  e  qualora non sia membro della
giunta.
                              Art. 53.
                  Giunta di dipartimento - Funzioni
    1. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore ed
esercita eventualmente anche funzioni delegate dal consiglio.
    2.   In  caso  di  necessita'  ed  urgenza  la  giunta  adotta  i
provvedimenti  necessari  sottoponendoli  alla ratifica del consiglio
nella seduta immediatamente successiva.
    3. Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni valgono le
disposizioni di cui al precedente art. 51.
                              Art. 54.
                Attivita' didattiche in associazione
    1.  Le  attivita'  di  cui  all'art. 47, comma 1, lettera c), del
titolo  presente,  nonche' quelle previste dagli articoli 6 e 8 della
legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  possono essere svolte dalle facolta' e dai dipartimenti
anche in associazione tra loro.
    2.   I  consigli  di  facolta'  e  di  dipartimento  valutano  la
compatibilita'   di   tali   attivita'  con  il  normale  svolgimento
dell'impegno  didattico  e  di  ricerca  del  personale interessato e
procedono alla stipula delle relative convenzioni, previo assenso del
consiglio di amministrazione.
    3.  Le  facolta',  per  gli adempimenti amministrativo-contabili,
individuano  un  centro di spesa di appoggio, secondo quanto previsto
dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.
                              Art. 55.
                Centri interdipartimentali di ricerca
    1.  Per  le  attivita'  di  ricerca  di  rilevante impegno che si
esplichino  su  progetti  di  durata pluriennale e che coinvolgano le
attivita'  di  piu'  dipartimenti,  il senato accademico delibera, su
iniziativa  dei  professori  e  ricercatori  proponenti,  sentite  le
strutture   interessate,   la   costituzione   temporanea  di  centri
interdipartimentali  di  ricerca,  sentito il parere del consiglio di
amministrazione   per  gli  aspetti  finanziari  e  di  gestione  del
personale.
                              Art. 56.
                Centri interdipartimentali di servizi
    1.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al precedente art. 55 e'
prevista  l'istituzione  di  centri  interdipartimentali  per fornire
servizi  ai  dipartimenti  ed  all'amministrazione,  onde favorire lo
sviluppo ed il coordinamento della ricerca e della didattica mediante
l'uso di dotazioni.
    2. I centri interdipartimentali di servizi, per l'esercizio delle
proprie   attivita',  hanno  autonomia  finanziaria,  amministrativa,
contrattuale;    possono    avvalersi   dell'apporto   di   studenti,
dell'attivita'  di  collaboratori  esterni  e, sulla base di apposite
convenzioni,  delle  prestazioni  di  soggetti  pubblici  o privati e
possono   svolgere  anche  attivita'  per  conto  terzi  e  qualsiasi
attivita' connessa con le finalita' proprie e con le dotazioni di cui
dispongono.
    3.  I  centri  interdipartimentali  di servizi potranno svolgere,
anche  ai fini di contenere l'incidenza dei costi delle strutture per
la  didattica  e  la  ricerca,  attivita'  di impresa connesse con le
finalita'  proprie  e  con  le  dotazioni  di  cui  dispongono.  Tali
attivita' potranno essere esercitate anche per conto terzi.
                              Art. 57.
                      Organizzazione dei centri
    1. L'attivita', i compiti, la composizione e il funzionamento del
comitato tecnico di tali centri sono disciplinati da apposito statuto
approvato   dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato
accademico ed emanato dal rettore.
    2.  Il  comitato  e' composto da un rappresentante per ognuno dei
consigli di dipartimento interessati.
    3. Per l'elezione del presidente, per la validita' delle sedute e
delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui agli articoli 50 e
51.
    4.  Le modalita' di funzionamento dei centri sono disciplinate da
apposito  regolamento  elaborato  dal  comitato  tecnico  del  centro
stesso,  approvato  dal  consiglio  di amministrazione ed emanato dal
rettore.
    5.  Per  tutto  quanto  non  previsto  per  il  presidente  ed il
segretario  amministrativo  dei centri interdipartimentali, si rinvia
alla  disciplina  prevista dal presente statuto per le corrispondenti
figure dei dipartimenti.
                              Art. 58.
                  Centri di elaborazione culturale
    1.  L'Universita'  promuove e favorisce la costituzione di centri
di  elaborazione  culturale, di formazione e di consulenza diversi da
quelli  interdipartimentali di ricerca e di servizi, anche attraverso
la  stipula  di convenzioni con altre universita' italiane ed estere,
nonche'  con istituti di cultura ed enti pubblici nazionali ed esteri
ed in particolare con quelli presenti sul territorio.
                              Art. 59.
                             Biblioteche
    1.  Le  biblioteche,  in  quanto  di  supporto alla ricerca, alla
didattica   ed  al  diritto  allo  studio,  costituiscono  centri  di
documentazione,  di  informazione  scientifica  e  di  produzione  di
servizi.
    2.    Sono    istituite    le    biblioteche   dipartimentali   e
interdipartimentali con i fondi librari delle discipline afferenti ai
dipartimenti.   Le   biblioteche   hanno   autonomia   gestionale  ed
organizzativa   nell'ambito   delle   direttive   dei   consigli   di
dipartimento.  I regolamenti di gestione sono approvati dal consiglio
di   amministrazione,   su  proposta  dei  consigli  di  dipartimento
interessati.
    3.  Il senato accademico costituisce, per ragioni di efficienza e
di economicita', una commissione tecnica che curi il coordinamento, a
livello  dell'Universita', dei servizi e della catalogazione unitaria
del  patrimonio  librario  anche in connessione informatica con altre
biblioteche nazionali e straniere.
    4.  La commissione nella sua costituzione si ispira ai criteri di
competenza   scientifica   e  di  economicita'  ed  al  principio  di
rappresentanza  dei  singoli dipartimenti, attraverso la designazione
di un componente da parte di ciascun consiglio di dipartimento.
                              Titolo IV
                          L'AMMINISTRAZIONE
                              Art. 60.
                        Principi fondamentali
    1.  L'Universita'  informa l'attivita' amministrativa ai principi
di buon andamento, imparzialita' e rispondenza al pubblico interesse,
nonche'  ai criteri di autonomia, di responsabilita', di economicita'
e  di  snellimento  delle  procedure,  in  relazione  agli  obiettivi
programmati.
    2.  L'Universita',  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
legislativo  del  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni,  ispira  la  propria  organizzazione al principio della
distinzione  tra  indirizzo  e  controllo da un lato, ed attuazione e
gestione dall'altro.
    3.   L'organizzazione,  la  consistenza  e  la  variazione  della
dotazione  organica dell'Universita' sono determinate dagli organi di
governo in funzione delle finalita' istituzionali.
                              Art. 61.
             Indirizzo politico ed attivita' di gestione
    1.  L'attivita'  di  indirizzo  e controllo spetta agli organi di
governo.  Essi  esercitano  le  funzioni  di indirizzo, definendo gli
obiettivi  ed  i  programmi  da  attuare  ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano altresi' la
rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e  della
gestione agli indirizzi impartiti.
    2.  L'attivita'  di  attuazione  e  gestione  spetta al direttore
amministrativo  ed  ai dirigenti. Nell'esercizio di tale attivita' ad
essi  spetta  l'adozione  degli  atti e provvedimenti amministrativi,
nonche'  la  gestione  finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi  poteri di spesa nei limiti e secondo le modalita' stabilite
dal  consiglio di amministrazione. Spettano loro altresi' i poteri di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
                              Art. 62.
                           Centri di spesa
    1. L'Universita' e' organizzata nelle seguenti strutture o centri
di spesa:
      a) amministrazione centrale;
      b) dipartimenti;
      c) centri interdipartimentali di ricerca;
      d) centri interdipartimentali di servizi;
      e) centri interfacolta'.
                              Art. 63.
                     Il direttore amministrativo
    1.  Il  direttore  amministrativo  e'  a  capo degli uffici e dei
servizi  centrali dell'Universita' ed esercita una generale attivita'
di   indirizzo,   direzione   e   controllo  su  tutto  il  personale
amministrativo e tecnico dell'Ateneo, incluso quello dirigenziale.
    2.    Il   direttore   amministrativo   e'   responsabile   della
legittimita',  dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita'
dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
    3.   Il  direttore  amministrativo  esercita  tutte  le  funzioni
attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. In
particolare:
      a)  cura  l'attuazione  dei  programmi  e delle direttive degli
organi  di  governo  dell'Universita'  secondo  le  specifiche  linee
indicate  dagli  stessi,  individuando,  se  del  caso,  attivita' ed
interventi  da  affidare  ai  dirigenti  con  le  relative risorse ed
opportune indicazioni;
      b)  esercita,  secondo le specifiche linee fissate dagli organi
di  governo  dell'Universita',  i  poteri di spesa di sua competenza,
adottando  le  procedure  ed  i  provvedimenti  relativi alle fasi di
spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal
regolamento   generale   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
      c)  definisce,  nei limiti di quanto stabilito dal consiglio di
amministrazione, l'ambito dei poteri di spesa dei dirigenti, dettando
direttive sulle procedure ed i provvedimenti;
      d)  provvede,  secondo  le  indicazioni degli organi di governo
dell'Universita',  all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici
e  dei  servizi  centrali  amministrativi  e tecnici, definendone tra
l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
      e)   provvede  all'assegnazione  ed  equa  distribuzione  delle
risorse  umane nell'ambito degli uffici e centri di spesa, in base ai
principi di funzionalita' ed economicita' di gestione;
      f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
      g)  indirizza,  verifica  e  controlla  l'attivita' degli altri
dirigenti;  ha  poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso
di inerzia o ritardo ed e' responsabile delle loro attivita';
      h)  nell'ambito  della  programmazione  generale e nel rispetto
delle  indicazioni  date  dagli  organi  di governo dell'Universita',
procede  al  reclutamento  del  personale  amministrativo e tecnico e
adotta  tutti  gli  atti  di  gestione  dello stesso che non siano di
competenza  delle  strutture  dotate  di  autonomia  amministrativa e
contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti
economici, anche accessori;
      i)   esercita,  acquisito  il  parere  del  responsabile  della
struttura  cui  il  personale  afferisce,  l'azione  disciplinare nei
confronti del personale amministrativo e tecnico dell'Universita';
      j)  fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di
sua competenza;
      k)  fornisce  pareri agli organi di governo dell'Universita' ed
agli organi delle strutture per la ricerca e la didattica;
      l)  redige  annualmente per il consiglio di amministrazione una
relazione sull'attivita' svolta.
    4.  Il  direttore  amministrativo e' nominato dal rettore, previo
parere  del  consiglio  di amministrazione. E' scelto fra i dirigenti
della  stessa  Universita'  o,  con  motivata  deliberazione,  tra  i
dirigenti di altra struttura pubblica o privata.
    5.  L'incarico  di  direttore  amministrativo dell'Universita' e'
conferito  mediante  contratto di tipo subordinato. Il contratto dura
quattro  anni  e  puo'  essere rinnovato. Il trattamento economico e'
determinato  in  conformita'  ai  criteri e parametri stabiliti dalla
normativa.  Al  direttore  amministrativo  possono  essere  conferiti
incarichi   aggiuntivi  non  rientranti  nei  compiti  istituzionali,
retribuiti nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio di
amministrazione.
    6.   Con   provvedimento   rettorale,  sentito  il  consiglio  di
ammi-nistrazione,  e'  nominato il dirigente vicario, su proposta del
direttore  amministrativo. Esso e' scelto tra i dirigenti in servizio
presso l'Universita'.
                              Art. 64.
                             I dirigenti
    1.  I  dirigenti  coadiuvano  il  direttore  amministrativo nella
realizzazione  dei  piani,  programmi  ed  attivita' deliberati dagli
organi di governo dell'Ateneo.
    2.   Il  reclutamento  dei  dirigenti  avviene  nei  modi  ed  in
conformita' a quanto previsto dalla legge.
    3.  I  dirigenti,  conformemente  e  nei  limiti  delle direttive
generali degli organi di governo dell'Universita':
      a)  hanno  autonoma responsabilita' nella gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa;
      b)  hanno,  in  attuazione  ed  in  conformita'  alle  delibere
generali degli organi dell'Universita', poteri di spesa;
      c) organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate;
      d)   verificano   periodicamente  i  carichi  di  lavoro  e  la
produttivita' degli uffici;
      e)  individuano  e  coordinano l'attivita' dei responsabili del
procedimento;
      f)  adottano tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali
degli organi dell'Universita'.
    4.  Ciascun  incarico  di  funzione dirigenziale e' conferito dal
rettore,   su  proposta  del  direttore  amministrativo,  sentito  il
consiglio di amministrazione.
    5. Ai dirigenti sono riconosciute le indennita' di posizione e di
risultato  determinate  dal  consiglio  di amministrazione in sede di
approvazione  del  bilancio  di  previsione,  nel  rispetto di quanto
stabilito  dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro
del comparto.
    6.  I  dirigenti  sono  responsabili dei risultati dell'attivita'
svolta dagli uffici ai quali sono preposti.
                              Art. 65.
     Poteri del rettore sugli atti del direttore amministrativo
    1. Per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente
indicati  nel  relativo provvedimento, il rettore puo' procedere, per
atti  di  competenza  del direttore amministrativo, nei modi previsti
dal  decreto  legislativo  n.  165/2001  e successive modificazioni e
integrazioni.
                              Art. 66.
            Incarichi temporanei a collaboratori esterni
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  quando  ne  riconosca la
necessita',  puo'  attribuire,  sentito  il direttore amministrativo,
incarichi  temporanei  a collaboratori esterni in possesso di elevate
qualifiche  di  professionalita',  con contratti di diritto privato a
tempo  determinato  e  di  durata  non  superiore  ai  tre  anni,  in
conformita' alle norme legislative e regolamentari vigenti.
                              Art. 67.
                 Personale amministrativo e tecnico
    1.  Il  personale  amministrativo  e  tecnico dell'Universita' ha
diritto  ad  una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le
professionalita' specifiche.
    2. Il personale amministrativo e tecnico partecipa agli organi di
gestione  dell'Universita'  nelle  forme  previste  dalle leggi e dal
presente statuto.
    3.  L'Universita'  promuove e valorizza il continuo e sistematico
adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione
dei  compiti  e  degli  obiettivi dell'Ateneo. A tale scopo organizza
attivita'  e  corsi  di  aggiornamento e riqualificazione del proprio
personale  amministrativo  e tecnico. Le attivita' di aggiornamento e
riqualificazione   sono   organizzate   e  gestite  sia  direttamente
dall'Universita',  sia in collaborazione con istituti, societa', enti
specializzati in tali attivita'.
                              Titolo V
              DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 68.
                  Riunione degli organi collegiali
    1.  Le riunioni degli organi collegiali non sono pubbliche, salvo
diversa determinazione assunta dal collegio.
                              Art. 69.
                               Pareri
    1.  I  pareri richiesti ai sensi del presente statuto agli organi
universitari  devono  essere  resi  nel  termine di trenta giorni dal
ricevimento  della  richiesta.  Trascorso  inutilmente  tale termine,
l'organo  che  ha richiesto il parere puo' prescinderne, salvo che si
tratti di questioni per le quali le norme dispongono espressamente in
modo diverso.
                              Art. 70.
                  Delibere degli organi collegiali
    1.  Per le delibere degli organi collegiali regolati dal presente
statuto, in caso di parita' di voto, prevale il voto del presidente.
                              Art. 71.
    Elezione e nomina dei rappresentanti negli organi collegiali
    1. Le votazioni per le elezioni di rappresentanti di categoria si
svolgono nell'ambito delle singole categorie.
    2. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno la meta'
piu' uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative
alle  rappresentanze  studentesche,  per  le quali sono fissate norme
apposite nel regolamento elettorale.
    3.  In  caso  di non validita' delle votazioni per l'elezione dei
rappresentanti  nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se le
rappresentanze  non  elette  costituiscono meno di 1/3 dei componenti
l'organo,  si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta.
Ove   anche   tali   elezioni   risultino   non  valide  per  mancato
raggiungimento  del quorum, l'organo si intende comunque regolarmente
costituito.
    4.  Fermo  restando  il  disposto  dell'art. 20, comma 3, tutti i
rappresentanti  eletti  nelle  strutture didattiche e di ricerca, nel
senato  accademico,  nel  consiglio  di amministrazione e negli altri
organi  di  Ateneo,  nonche'  i  presidi  di facolta', i direttori di
dipartimento,  i  presidenti  dei  centri  interdipartimentali  ed  i
presidenti  o  direttori  di tutte le altre strutture didattiche e di
ricerca,  ove  non  diversamente  previsto dal presente statuto, sono
nominati con decreto del rettore.
                              Art. 72.
                  Sostituzione in corso di mandato
    1.  In  caso di sostituzione in corso di mandato dei presidi, dei
direttori   di   dipartimento   e   dei  presidenti  delle  strutture
scientifiche,   didattiche  e  di  servizio,  le  sostituzioni  hanno
efficacia per il periodo residuo.
                              Art. 73.
                       Modifiche dello statuto
    1.  Le  modifiche  al presente statuto sono deliberate dal senato
accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, acquisito
il  parere  del  consiglio  di  amministrazione. Proposte di modifica
possono  essere avanzate anche da almeno 1/3 del corpo elettorale del
rettore.
    2.   Le  modifiche  all'allegato  1  sono  approvate  secondo  le
modalita'  di cui al precedente comma 1 e non costituiscono modifiche
statutarie.
                              Art. 74.
                   Attuazione del presente statuto
    1.  Per  consentire  una successione ordinata delle varie fasi di
attuazione  del  presente  statuto  si  applicano le norme di seguito
specificate.
    2.  Gli  organi  eletti, in carica alla data di entrata in vigore
del  presente  statuto, cessano alla scadenza del loro mandato, cosi'
come prevista dal presente statuto.
    3.  I  mandati  in  corso  al  momento dell'entrata in vigore del
presente   statuto   rientrano   nel   computo   ai  fini  della  non
rieleggibilita'.
    4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, con
decreto rettorale e' disposta la convocazione delle aree disciplinari
per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in senato accademico.
    5.  Entro lo stesso termine il rettore emana il nuovo regolamento
elettorale.
                              Art. 75.
                        Conferenza di Ateneo
    1.  Il rettore convochera', entro tre anni dall'entrata in vigore
del  presente  statuto,  una  conferenza  di  Ateneo per sottoporre a
monitoraggio  l'applicazione  dei  principi  e delle disposizioni del
testo statutario.
                              Art. 76.
                          Entrata in vigore
    1.  Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                                ----

                                                           Allegato 1
    Presso  l'Universita'  degli  studi  di Napoli «L'Orientale» sono
costituite le seguenti 4 Aree scientifiche:
      1. Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa.
      2. Lingue e culture dell'Europa e delle Americhe.
      3. Scienze sociali, filosofiche e della comunicazione.
      4. Antichita', arte e spettacolo.