Art. 11. 1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, in aggiunta ai compiti attribuiti ai sensi della medesima ordinanza provvede all'individuazione ed alla realizzazione dei siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche superiori ai limiti di colonna C del Protocollo in data 8 aprile 1993.