Art. 11.
  1.   Al  fine  di  consentire  il  proseguimento  delle  iniziative
necessarie    al    superamento   della   situazione   di   emergenza
socio-economico-ambientale  determinatasi  nella laguna di Venezia in
ordine  alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di
grande  navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, in
aggiunta  ai  compiti  attribuiti  ai  sensi della medesima ordinanza
provvede   all'individuazione  ed  alla  realizzazione  dei  siti  di
recapito  finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche
superiori  ai  limiti  di  colonna  C del Protocollo in data 8 aprile
1993.