Art. 13. 1. L'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005 e' cosi' sostituito: «4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' assegnato alla regione Emilia-Romagna il complessivo importo di euro 894.000,00 annui per quindici anni, ai sensi della delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 75, nell'ambito delle residue risorse finanziarie disponibili a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dalla legge n. 350 del 2003».