Art. 13.
  1.  L'art.  1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3487 del 29 dicembre 2005 e' cosi' sostituito: «4.
Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza,
e'  assegnato  alla  regione Emilia-Romagna il complessivo importo di
euro 894.000,00 annui per quindici anni, ai sensi della delibera CIPE
del   29 marzo   2006,  n.  75,  nell'ambito  delle  residue  risorse
finanziarie  disponibili  a  valere  sui  limiti  di  impegno  di cui
all'art.   13   della  legge  1° agosto  2002,  n.  166,  cosi'  come
rifinanziata dalla legge n. 350 del 2003».