Art. 3.
  1.  Alle  deroghe previste all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 e' aggiunta la
seguente:  «art.  24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive   modificazioni,   e  connesse  disposizioni  del  vigente
contratto collettivo nazionale del personale dirigente».
  2.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3472 del 21 ottobre 2005 dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:  «2.  Con  provvedimento  del  capo  del Dipartimento della
protezione  civile  e'  stabilito il compenso spettante al Presidente
del Comitato di cui al comma 1».
  3.  Per  realizzare gli obiettivi di ammodernamento di cui all'art.
4,  comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26 luglio 2006, n. 152, il Dipartimento
della  protezione  civile  e'  autorizzato a dismettere alle migliori
condizioni  di  mercato  i  due  velivoli  P-180  si' da reperire, in
aggiunta  alle  disponibilita' finanziarie sul Fondo della protezione
civile,  le  occorrenti  risorse volte all'acquisizione di uno o piu'
velivoli   aventi   caratteristiche   idonee  per  l'esercizio  delle
attivita' istituzionali del medesimo Dipartimento, nel rispetto della
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004  in  applicazione  delle  disposizioni contenute nell'art. 9 del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed
integrazioni,  e,  comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva
comunitaria n. 93/36.