Art. 3. 1. Alle deroghe previste all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 e' aggiunta la seguente: «art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente». 2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile e' stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di cui al comma 1». 3. Per realizzare gli obiettivi di ammodernamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2006, n. 152, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a dismettere alle migliori condizioni di mercato i due velivoli P-180 si' da reperire, in aggiunta alle disponibilita' finanziarie sul Fondo della protezione civile, le occorrenti risorse volte all'acquisizione di uno o piu' velivoli aventi caratteristiche idonee per l'esercizio delle attivita' istituzionali del medesimo Dipartimento, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.