Art. 10. 1. In favore del personale, dell'Ufficio territoriale del governo di Napoli, nel limite massimo di dieci unita' direttamente coinvolto dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006 di cui in premessa, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede la competente Prefettura. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite massimo di due unita' e fino al 30 settembre 2006, e' corrisposta una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono le competenti Prefetture. 2. In favore dei Vigili del fuoco, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite effettivamente prestato. 3. In favore del personale della regione Campania, della provincia di Napoli e del comune di Ischia, nel limite massimo di dieci unita' per ciascuna delle predette amministrazioni, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite. 4. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 180 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.