Art. 10.
  1.  In  favore del personale, dell'Ufficio territoriale del governo
di  Napoli, nel limite massimo di dieci unita' direttamente coinvolto
dagli  eventi  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 maggio 2006 di cui in premessa, direttamente impegnato
in  attivita'  connesse  con  l'emergenza,  e'  autorizzata,  fino al
30 settembre  2006,  la corresponsione di compensi per prestazioni di
lavoro  straordinario  effettivamente prestato, nel limite massimo di
100  ore  mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi
provvede  la  competente  Prefettura.  Al personale appartenente alla
carriera  prefettizia,  nel  limite  massimo  di due unita' e fino al
30 settembre  2006,  e'  corrisposta una indennita' pari al 20% della
retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del
decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Alla
liquidazione   dei   predetti   compensi   provvedono  le  competenti
Prefetture.
  2.  In  favore  dei  Vigili del fuoco, del personale delle Forze di
polizia  e  delle  Forze  armate  direttamente impegnato in attivita'
connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore
mensili pro-capite effettivamente prestato.
  3.  In favore del personale della regione Campania, della provincia
di  Napoli e del comune di Ischia, nel limite massimo di dieci unita'
per  ciascuna delle predette amministrazioni, e' autorizzata, fino al
30 settembre  2006,  la corresponsione di compensi per prestazioni di
lavoro  straordinario  effettivamente prestato, nel limite massimo di
100 ore mensili pro-capite.
  4.  Al  personale  del Dipartimento della protezione civile inviato
nei  territori  di  cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di
impiego  in  loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva,
con  la  sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente
parametrata  su  base  mensile  a  180 ore di straordinario festivo e
notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.