Art. 13. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38; decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17; legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24; decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3; legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36; contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali; contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto presidenza del Consiglio dei Ministri; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151; legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17; decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis; legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20; art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252; leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga. 2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.