Art. 13.
  1.  Per  l'attuazione  della presente ordinanza e' autorizzata, ove
ritenuto  indispensabile  e  sulla  base di specifica motivazione, la
deroga,   nel   rispetto   dei   principi  generali  dell'ordinamento
giuridico,  della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del   22 ottobre   2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
    regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli 3, 5 e 6,
comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,
art. 19;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni
articoli 7, 8, 14, 16 e 17;
    legge  11 febbraio  1994, n. 109 e successive modificazioni, art.
6,  comma 5,  articoli 9,  10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto
Presidente   Repubblica   21 dicembre   1999,  n.  554,  strettamente
collegate all'applicazione delle suindicate norme;
    decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato   dal   decreto   legislativo   25 febbraio  2000,  n.  65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
    legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
    decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55,
articoli 3, 4, 6, 8;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;
    legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;
    contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed
enti locali;
    contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto presidenza
del Consiglio dei Ministri;
    decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
    legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1,
comma 8;
    legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
    legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
    legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
    decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
    decreto   legge   13 maggio   1999,   n.   132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;
    legge   18 maggio   1989,  n.  183  e  successive  modificazioni,
articoli 18, 19 e 20;
    art.  16,  comma 3,  lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2003, n. 252;
    leggi  regionali  strettamente connesse alle legislazione statale
oggetto di deroga.
    2. Alla  data  di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno
2001,  n.  325  le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della
legge  25 giugno  1865,  n.  2359,  agli articoli 3 e 4 della legge 3
gennaio  1978,  n.  1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre
1971,  n.  865,  si intendono riferite alle corrispondenti previsioni
normative contenute nel predetto decreto legislativo.