Art. 2.
  1.  Il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi dell'ausilio dei
soggetti   attuatori,   provvede   all'approvazione   dei   progetti,
ricorrendo,  ove  necessario,  alla  conferenza  di servizi da indire
entro  sette  giorni  dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla
conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione
invitata  sia  risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato
potere  di  rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
sua  presenza  e  dalla  adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata,
in  deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  all'assenso  del  Ministro
competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
  2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente    acquisiti   con   esito   positivo.   Il   parere
dell'autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica
viene  richiesto  esclusivamente  per  quelli di importo superiore ad
Euro 500.000,00.
  3.  Il commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza
e   per   le  eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per
l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente
ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza  e  del  verbale  di  immissione in possesso dei suoli si
provvede anche con la sola presenza di due testimoni.