Art. 3.
  1.  Il  commissario  delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei
familiari  la  cui abitazione principale, abituale e continuativa sia
stata  distrutta  in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione  di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via
preventiva,  adottati  a  seguito degli eccezionali eventi franosi di
cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un
massimo  di  Euro  400,00  mensili,  e,  comunque, nel limite di Euro
100,00  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare  abitualmente e
stabilmente  residente  nell'abitazione;  ove  si tratti di un nucleo
familiare  composto  da  una  sola  unita', il contributo medesimo e'
stabilito   in  Euro  200,00.  Rispetto  a  situazioni  di  carattere
eccezionale   che  rendano  oggettivamente  inadeguati  i  contributi
previsti  nel  presente comma, il commissario delegato e' autorizzato
ad  erogare  i  contributi  anche in misura diversa, e, comunque, nel
limite  massimo  di  Euro 500,00.  Qualora nel nucleo familiare siano
presenti  persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap,
ovvero  disabili  con una percentuale di invalidita' non inferiore al
67%,  e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per
ognuno dei soggetti sopra indicati.
  2.  Il  commissario  delegato e' autorizzato, laddove non sia stata
possibile  l'autonoma  sistemazione  dei nuclei familiari, a disporre
per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
  3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla  data  di  sgombero  dell'immobile,  e  sino a che non si siano
realizzate  le  condizioni  per il rientro nell'abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.