Art. 4.
  1.  Al  fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari
distrutte  o  danneggiate  ed  il  ritorno alle normali condizioni di
vita,  il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi dei sindaci, e'
autorizzato,   nei   limiti   delle  risorse  assegnate,  ad  erogare
contributi,  fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita'
abitativa,   conforme  alle  disposizioni  previste  dalla  normativa
urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi
di   cui   alla   presente  ordinanza.  Il  commissario  delegato  e'
autorizzato  ad  anticipare  la  somma  fino  ad  un  massimo di Euro
15.000,00   per   la  riparazione  di  immobili  danneggiati  la  cui
funzionalita'  sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita
relazione  tecnica,  contenente  la  descrizione  degli interventi da
realizzare ed i relativi costi stimati.
  2.  Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione  colpita  dagli eventi di cui in premessa un contributo a
favore  dei  soggetti  che  abitino  o  prestino la propria attivita'
lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti
per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad
un  massimo  di  Euro 5.000.  A  tal  fine gli interessati presentano
apposita documentazione giustificativa di spesa.
  3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non
superiore  al  30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso
sulla  base  delle  spese  documentate effettuate per l'acquisto o il
ripristino  di  beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o
distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di
eventuali polizze assicurative.
  4.  Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione
o  il  danneggiamento  grave, puo' essere concesso al proprietario un
contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la
riparazione  o,  in caso di rottamazione, a quello del valore desunto
dai  listini  correnti,  e,  comunque,  nel  limite  massimo  di Euro
5.000,00,  al  netto  di  eventuali liquidazioni derivanti da polizze
assicurative.