Art. 5.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a
titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei
titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole,
agroindustriali,     agrituristiche,    zootecniche,    ittiche    ed
ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche
ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni
di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a
seguito  degli  eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati
presentano   apposita   istanza,   corredata   da  autocertificazione
attestante   i   danni   subiti  ed  il  periodo  necessario  per  la
realizzazione  dei  lavori  di riparazione o ricostruzione dei locali
adibiti  a  sede  delle  attivita'  sopraelencate e dalla copia della
dichiarazione    dei    redditi    per   l'anno   2004,   ovvero   da
autocertificazione  resa  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28 novembre  2000, n. 445. Per le
attivita'  avviate  nel  corso  dell'anno 2006, l'istanza deve essere
corredata  da  perizia  giurata redatta da professionista autorizzato
alla  certificazione  tributaria  ai  sensi  dell'art. 36 del decreto
legislativo  9 luglio  1997,  n.  241.  Per  le  imprese agricole che
determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, il reddito
stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
  2.  Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali,
artigianali,  commerciali e professionali, il commissario delegato e'
autorizzato  ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura
massima  di  Euro 1000,00  mensili, anche a favore dei titolari delle
attivita'  sopra  richiamate  i cui immobili siano stati distrutti in
tutto  o  in  parte  ovvero  siano  stati sgomberati in esecuzione di
provvedimenti  delle  competenti  autorita' a seguito degli eventi di
cui   al   presente  provvedimento,  per  la  locazione  di  immobili
temporaneamente  utilizzati  in  sostituzione  di  quelli  distrutti,
danneggiati o sgomberati.
  3.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo non concorrono a
formare  il  reddito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno
essere  presentate  al  commissario delegato, sulla base di procedure
successivamente individuate dal medesimo.
  5.  I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque
anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.