Art. 6
  1.   Nell'ambito   delle   iniziative   di  prima  assistenza  alle
popolazioni  colpite  dagli  eccezionali  eventi di cui alla presente
ordinanza,  il  capo  del  Dipartimento della protezione civile della
presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato ad erogare
contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che,
a  causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o piu'
componenti.  Tali  indennizzi possono essere erogati, anche in deroga
alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e
sono   determinati,   tenendo   conto  delle  particolari  situazioni
afferenti   ad  ogni  specifica  fattispecie,  con  provvedimento  da
adottarsi d'intesa con il prefetto di Napoli.