Art. 6 1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o piu' componenti. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il prefetto di Napoli.