Art. 7. 1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso il commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 aprile 2007, nel limite complessivo di tre unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12. Il commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unita', nonche' di personale militare nel limite di due unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.