Art. 7.
  1.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla
necessita'   di   fronteggiare  l'evento  calamitoso  il  commissario
delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo
con  contratto  a  tempo  determinato di durata limitata al 30 aprile
2007, nel limite complessivo di tre unita', avvalendosi delle deroghe
di  cui  all'art. 12. Il commissario delegato puo' inoltre avvalersi,
anche   in   deroga   alla   normativa   vigente,   di  personale  di
amministrazioni  ed  enti  pubblici,  nel  limite  complessivo di tre
unita',  nonche'  di personale militare nel limite di due unita', che
viene  posto  in  posizione  di  comando  o di distacco presso l'ente
richiedente,  previo assenso degli interessati, entro giorni quindici
dalla richiesta.