Art. 9.
  1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle  organizzazioni  di  volontariato,  debitamente  autorizzate dal
dipartimento  della  protezione  civile, impiegate in occasione degli
eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai
datori  di  lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.