Art. 2.
  1.  E'  fatta  salva  la  facolta'  della  competente  autorita' di
pubblica  sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla
legge,  di  prescrivere  piu'  favorevoli  articolazioni del servizio
delle  guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o
per i quali si richiede particolare prontezza.
  2.   Le   disposizioni   del   presente  decreto  e  degli  accordi
contrattuali  di  cui all'art. 1, comma 2, non possono, in ogni caso,
costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte
agli  istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'art.
139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
    Roma, 27 aprile 2006

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Maroni

                Il Ministro della salute (ad interim)
                             Berlusconi

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

                 Il Ministro della funzione pubblica
                               Baccini