Art. 2. 1. E' fatta salva la facolta' della competente autorita' di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di prescrivere piu' favorevoli articolazioni del servizio delle guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza. 2. Le disposizioni del presente decreto e degli accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma 2, non possono, in ogni caso, costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'art. 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Roma, 27 aprile 2006 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della funzione pubblica Baccini