Art. 2. Pubblicazione dei registri ed elementi identificativi delle imprese 1. I registri di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito http://www.albogestoririfiuti.it e contengono, per ciascuna impresa, i dati anagrafici identificanti l'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, le tipologie dei rifiuti gestiti ed i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, gli estremi identificativi dell'atto autorizzativo e le date di inizio dell'efficacia e di scadenza dell'autorizzazione, nonche' ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa. 2. Il Comitato nazionale dell'albo mette a disposizione delle amministrazioni autorizzanti un sistema telematico per la ricezione delle informazioni secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi cosi' come definiti dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). 3. I protocolli, il formato dei dati, e le altre informazioni standard saranno definiti attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato regioni al fine di armonizzare il flusso in entrata ed in uscita delle reciproche informazioni. 4. L'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sara' effettuato almeno ogni trenta giorni, secondo delibera del Comitato nazionale gestori ambientali. 5. La pubblicazione dei registri di cui al comma 1 ha esclusivamente valore ricognitivo e di pubblicita' notizia, e non sostituisce le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorita'. 6. Il Comitato nazionale dell'albo con cadenza almeno semestrale, e previa convenzione, trasmette i dati contenuti nei registri alle amministrazioni pubbliche interessate ed all'autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per favorire lo svolgimento delle attivita' istituzionali.