Art. 2.
 Pubblicazione dei registri ed elementi identificativi delle imprese
  1.   I  registri  di  cui  all'art.  1  sono  pubblicati  sul  sito
http://www.albogestoririfiuti.it  e contengono, per ciascuna impresa,
i  dati  anagrafici  identificanti l'impresa autorizzata, l'attivita'
per  la  quale  viene  rilasciata  l'autorizzazione, le tipologie dei
rifiuti gestiti ed i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti,
gli  estremi  identificativi  dell'atto  autorizzativo  e  le date di
inizio dell'efficacia e di scadenza dell'autorizzazione, nonche' ogni
variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della
validita' dell'autorizzazione stessa.
  2.  Il  Comitato  nazionale  dell'albo  mette  a disposizione delle
amministrazioni  autorizzanti  un sistema telematico per la ricezione
delle  informazioni  secondo  le modalita' di interoperabilita' fra i
sistemi  informativi  cosi' come definiti dal CNIPA (Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione).
  3.  I  protocolli,  il  formato  dei  dati, e le altre informazioni
standard  saranno  definiti  attraverso  un  apposito  accordo con la
Conferenza  Stato regioni al fine di armonizzare il flusso in entrata
ed in uscita delle reciproche informazioni.
  4.  L'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sara' effettuato
almeno  ogni  trenta  giorni, secondo delibera del Comitato nazionale
gestori ambientali.
  5.   La   pubblicazione   dei   registri  di  cui  al  comma  1  ha
esclusivamente  valore  ricognitivo  e  di pubblicita' notizia, e non
sostituisce le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorita'.
  6. Il Comitato nazionale dell'albo con cadenza almeno semestrale, e
previa  convenzione,  trasmette  i  dati  contenuti nei registri alle
amministrazioni   pubbliche   interessate  ed  all'autorita'  di  cui
all'art.  207  del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, per
favorire lo svolgimento delle attivita' istituzionali.