Art. 3.
                 Pubblicazione iniziale dei registri
  1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
amministrazioni   autorizzanti   comunicano   al  Comitato  nazionale
l'elenco   delle   imprese   con  autorizzazione  vigente  alla  data
dell'invio  con  i  medesimi contenuti di cui all'art. 2, comma 1. Le
variazioni intervenute nel corso della validita' dell'autorizzazione,
il  rilascio  di nuove autorizzazioni o il loro rinnovo devono essere
comunicati  al  Comitato  nazionale dell'albo entro trenta giorni del
loro verificarsi.
  2.  Le  modalita'  di  trasmissione  dell'elenco  di cui al comma 1
potranno  essere  effettuate  con  le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'art.  2  o  con  la  trasmissione  di  copia  cartacea dell'atto
autorizzativo.
  3.  Nel  caso  di  ritardo  dell'amministrazione superiore a trenta
giorni  dal  rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo'
inoltrare   copia   autentica   del   provvedimento,  anche  per  via
telematica,  al  Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei
registri.