Art. 3. Pubblicazione iniziale dei registri 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale l'elenco delle imprese con autorizzazione vigente alla data dell'invio con i medesimi contenuti di cui all'art. 2, comma 1. Le variazioni intervenute nel corso della validita' dell'autorizzazione, il rilascio di nuove autorizzazioni o il loro rinnovo devono essere comunicati al Comitato nazionale dell'albo entro trenta giorni del loro verificarsi. 2. Le modalita' di trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 potranno essere effettuate con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 o con la trasmissione di copia cartacea dell'atto autorizzativo. 3. Nel caso di ritardo dell'amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.