Art. 4. Divulgazione dei registri 1. La richiesta di inserimento nei registri, su base volontaria da parte delle imprese autorizzate, degli elementi identificativi delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, autorizza il Comitato nazionale dell'albo a rendere consultabili i registri oggetto del presente decreto agli operatori, secondo le modalita' fissate con specifica delibera del Comitato nazionale dell'albo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. I registri stessi sono disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i criteri fissati dal decreto legislativo stesso. Il Comitato nazionale dell'albo, con specifica delibera, determina le modalita' di attuazione del presente comma.