Art. 4.
                      Divulgazione dei registri
  1.  La richiesta di inserimento nei registri, su base volontaria da
parte  delle imprese autorizzate, degli elementi identificativi delle
imprese  di  cui all'art. 2, comma 1, autorizza il Comitato nazionale
dell'albo  a  rendere  consultabili  i  registri oggetto del presente
decreto  agli  operatori,  secondo le modalita' fissate con specifica
delibera  del  Comitato nazionale dell'albo, da emanarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2.  I  registri  stessi  sono disponibili al pubblico, senza oneri,
anche  per  via  telematica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della  parte  quarta  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
secondo i criteri fissati dal decreto legislativo stesso. Il Comitato
nazionale  dell'albo,  con specifica delibera, determina le modalita'
di attuazione del presente comma.