Art. 3.
                        Ammissione alla gara
  1.  Possono  partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano
sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non
sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:
    a) le societa' di capitali, costituite anche in forma consortile;
    b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti
dai soggetti di cui alla precedente lettera a);
    c) i  soggetti  che  abbiano  stipulato  il  contratto  di gruppo
europeo   di   interesse   economico  (GEIE)  ai  sensi  del  decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
  2.  Non  possono  partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino  fra  di  loro  in  una  delle situazioni di controllo di cui
all'art.  2359  del  codice  civile. Le AATO escludono altresi' dalla
gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono
imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale, sulla base di univoci
elementi.
  3.  L'ammissione  dei  concorrenti  alla  gara  e' subordinata alla
verifica del possesso dei seguenti requisiti:
    a) aver  gestito  servizi  di gestione dei rifiuti urbani con una
popolazione  servita  pari  almeno  a  quella  risultante dal calcolo
indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di
piu'  segmenti,  la  popolazione  di  quello con il maggior numero di
abitanti serviti;
    b) avere   realizzato   un  fatturato  medio  annuo,  nell'ultimo
biennio,  non  inferiore  a  quello  previsto  risultante dal calcolo
indicato in allegato A, punto 2, come verra' specificato nel bando di
gara;
    c) possedere specifiche capacita' tecnico-organizzative attestate
in conformita' a quanto indicato all'allegato C al presente decreto;
    d) essere  iscritto  all'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'art. 212, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
  4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti
indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al
migliore  svolgimento  degli  stessi  ed  al  sistema tariffario piu'
economico  per gli utenti, con particolare riferimento alle capacita'
economico-patrimoniali  e  di  accesso  al credito e a condizione che
cio' non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara
del maggiore numero possibile di soggetti interessati.
  5.  Per  le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato
il  contratto  di  gruppo  europeo  di  interesse economico (GEIE), i
requisiti  di  cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente
richiesti  nel  bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo
restando  l'obbligo  per almeno una di esse di detenerne non meno del
50%  (cinquanta  per cento). In tale evenienza non e' obbligatorio il
possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati.
  6.  I  concorrenti  possono  attestare  il  possesso  dei requisiti
mediante  dichiarazione  sostitutiva in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in  cui  indicare  anche  le  eventuali condanne per le quali abbiano
beneficiato  della  non  menzione,  fatto comunque salvo l'obbligo di
depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.
  7.  Le  AATO  riconoscono  i  certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.