Art. 3. Ammissione alla gara 1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4: a) le societa' di capitali, costituite anche in forma consortile; b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla precedente lettera a); c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Le AATO escludono altresi' dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 3. L'ammissione dei concorrenti alla gara e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti: a) aver gestito servizi di gestione dei rifiuti urbani con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di piu' segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti; b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello previsto risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 2, come verra' specificato nel bando di gara; c) possedere specifiche capacita' tecnico-organizzative attestate in conformita' a quanto indicato all'allegato C al presente decreto; d) essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006. 4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore svolgimento degli stessi ed al sistema tariffario piu' economico per gli utenti, con particolare riferimento alle capacita' economico-patrimoniali e di accesso al credito e a condizione che cio' non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati. 5. Per le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), i requisiti di cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del 50% (cinquanta per cento). In tale evenienza non e' obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati. 6. I concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicare anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatto comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione. 7. Le AATO riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.