Art. 4. Cause di esclusione 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto dei presente decreto i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; f) che, secondo motivata valutazione dell'AATO, hanno commesso grave negligenza o agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'AATO che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'AATO medesima; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo. 3. Le condizioni di esclusione di cui al presente articolo sussistono nei riguardi di societa', di consorzi o di associazioni temporanee di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) anche qualora le stesse riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, le AATO chiedono ai concorrenti, in caso di aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere, se del caso, la cooperazione delle autorita' competenti. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 5. Nel caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, l'AATO dovra' darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni.