Art. 4.
                         Cause di esclusione
  1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
oggetto dei presente decreto i soggetti:
    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di  concordato  preventivo,  di amministrazione controllata o nei cui
riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
    b) nei  cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione
di  una  delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre  1956,  n.  1423,  o  di  una  delle cause ostative previste
dall'art.  10  della  legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il
divieto   operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  gli
amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza o il direttore
tecnico;
    c) nei  cui  confronti  e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata  in  giudicato,  o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile,   oppure   sentenza   di  applicazione  della  pena  su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna,
con   sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  piu'  reati  di
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo  1,  della  Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto
operano  se  la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti
degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del
direttore  tecnico.  In  ogni  caso l'esclusione e il divieto operano
anche   in  caso  di  soggetti  cessati  dalla  carica  nel  triennio
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando di gara, qualora
l'impresa  non  dimostri  di  aver adottato atti o misure di completa
dissociazione  della  condotta  penalmente sanzionata; resta salva in
ogni  caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art.
445, comma 2, del codice di procedura penale;
    d) che  hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
    e) che  hanno  commesso  gravi infrazioni accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
    f) che,  secondo  motivata  valutazione dell'AATO, hanno commesso
grave   negligenza   o   agito   in  malafede  nell'esecuzione  delle
prestazioni  affidate  dall'AATO  che  bandisce  la  gara o che hanno
commesso   un   errore  grave  nell'esercizio  della  loro  attivita'
professionale,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da parte
dell'AATO medesima;
    g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,
rispetto  agli  obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
    h) che  nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del bando
di  gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
    i) che   hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente
accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali e
assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
    l)  che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
    m) nei  cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva
di  cui  all'art.  9,  comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno  2001,  n.  231,  o  altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
  2.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui  al  presente  articolo,  si  applica  l'art. 43, del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando
l'obbligo   dell'affidatario   di  presentare  la  certificazione  di
regolarita'  contributiva  di  cui  all'art.  2, del decreto-legge 25
settembre  2002,  n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266,  e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996,  n.  494 e ss.mm.ii. In sede di verifica delle dichiarazioni di
cui al precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del
casellario  giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato
del  casellario  giudiziale  di  cui  all'art.  21  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  novembre  2002,  n. 313, oppure le
visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo.
  3.  Le  condizioni  di  esclusione  di  cui  al  presente  articolo
sussistono  nei  riguardi  di societa', di consorzi o di associazioni
temporanee  di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  anche  qualora  le  stesse
riguardino  solo  una  delle  aziende associate, o anche uno solo dei
soci o dei componenti.
  4.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui  al  presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti
in   Italia,   le   AATO   chiedono   ai   concorrenti,  in  caso  di
aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono
altresi'  chiedere,  se  del  caso,  la  cooperazione delle autorita'
competenti.  Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro
Stato   dell'Unione   europea,   costituisce  prova  sufficiente  una
dichiarazione  giurata,  ovvero, negli Stati membri in cui non esiste
siffatta   dichiarazione,  una  dichiarazione  resa  dall'interessato
innanzi  a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un
notaio  o  a  un  organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
  5.  Nel  caso di mancata attestazione o di mancata produzione della
documentazione  attestante  il  possesso dei requisiti richiesti o di
non  ammissione  alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui
al  presente  articolo, l'AATO dovra' darne comunicazione motivata al
soggetto  non  ammesso  entro  quindici  giorni, onde consentire, nel
primo  caso,  l'integrazione  della  documentazione  medesima entro i
successivi quindici giorni.