Art. 8.
                      Criteri di aggiudicazione
  1.  L'offerta  e'  valutata  in  base  ai seguenti elementi, il cui
valore relativo e' espresso in parametri numerici da essere riportati
nel bando di gara:
    a) sicurezza  e  affidabilita'  degli  impianti, del lavoro e del
servizio,  con  particolare  riguardo  al  rispetto  delle  normative
ambientali;
    b) organizzazione  del servizio e delle attivita' di gestione dei
rifiuti  urbani  con  riferimento  sia  ai servizi di raccolta, anche
differenziata, sia alle attivita' di trattamento e smaltimento;
    c) condizioni ambientali e qualita' del servizio;
    d) miglioramento  del piano economico-finanziario, comportante la
riduzione   del   valore  delle  entrate  tariffarie  per  la  durata
dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei
costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute
sulla tariffa reale media;
    e) anticipazione   del   raggiungimento   o  miglioramento  degli
obiettivi  previsti  dal Piano di ambito considerando anche eventuali
miglioramenti della qualita' del servizio;
    f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti,
nell'obiettivo   di   miglioramento   della  relativa  produttivita',
efficacia ed efficienza.
  2.  Il  peso  del  criterio riportato al comma 1, lettera d) dovra'
essere  almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati
allo stesso comma.
  3.  Nel caso in cui l'offerta, ai sensi dell'art. 202, comma 5, del
decreto  legislativo  n. 152/2006, riguardi la realizzazione di nuovi
impianti  e/o  l'adeguamento  di  impianti  esistenti,  i  criteri di
valutazione  tengono  conto  del  valore previsto di tali interventi,
anche  considerando  le  tecnologie  proposte e le relative misure di
salvaguardia e di certificazione ambientale.