Art. 8. Criteri di aggiudicazione 1. L'offerta e' valutata in base ai seguenti elementi, il cui valore relativo e' espresso in parametri numerici da essere riportati nel bando di gara: a) sicurezza e affidabilita' degli impianti, del lavoro e del servizio, con particolare riguardo al rispetto delle normative ambientali; b) organizzazione del servizio e delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia ai servizi di raccolta, anche differenziata, sia alle attivita' di trattamento e smaltimento; c) condizioni ambientali e qualita' del servizio; d) miglioramento del piano economico-finanziario, comportante la riduzione del valore delle entrate tariffarie per la durata dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media; e) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli obiettivi previsti dal Piano di ambito considerando anche eventuali miglioramenti della qualita' del servizio; f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, nell'obiettivo di miglioramento della relativa produttivita', efficacia ed efficienza. 2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera d) dovra' essere almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma. 3. Nel caso in cui l'offerta, ai sensi dell'art. 202, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, riguardi la realizzazione di nuovi impianti e/o l'adeguamento di impianti esistenti, i criteri di valutazione tengono conto del valore previsto di tali interventi, anche considerando le tecnologie proposte e le relative misure di salvaguardia e di certificazione ambientale.