Art. 9. Valutazione delle offerte 1. La valutazione delle offerte e' effettuata da una commissione nominata dall'AATO dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime. La scelta dei membri della commissione e' regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali. 2. La commissione e' composta da un dirigente dell'AATO, che la presiede, e da altri due o quattro componenti scelti tra professori universitari di ruolo e/o esperti di qualificata e comprovata esperienza al fine di assicurare le opportune competenze in campo economico, giuridico e tecnico, ferme restando le norme generali di incompatibilita' in merito. 3. Al termine della procedura di valutazione la commissione redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.