Art. 9.
                      Valutazione delle offerte
  1.  La  valutazione  delle offerte e' effettuata da una commissione
nominata  dall'AATO  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato per la
presentazione  delle  offerte  medesime.  La  scelta dei membri della
commissione e' regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali.
  2.  La  commissione  e'  composta da un dirigente dell'AATO, che la
presiede,  e  da altri due o quattro componenti scelti tra professori
universitari  di  ruolo  e/o  esperti  di  qualificata  e  comprovata
esperienza  al  fine  di  assicurare le opportune competenze in campo
economico,  giuridico  e tecnico, ferme restando le norme generali di
incompatibilita' in merito.
  3.  Al termine della procedura di valutazione la commissione redige
la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.