Art. 2. 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 sono individuati eventi calamitosi di rilevante gravita' sul territorio estero, per i quali viene concessa l'attestazione di benemerenza: a) emergenza nell'area del sud-est asiatico (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 dicembre 2004, n. 3389, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004, n. 304); b) atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, citta' di Beslan (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2004, n. 3374, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2004, n. 221); c) sisma nella Repubblica Islamica dell'Iran (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004, n. 3366, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2004, n. 30); d) sisma nella Repubblica del Pakistan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005, n. 248).