Art. 2.
  1.  Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004
sono   individuati   eventi  calamitosi  di  rilevante  gravita'  sul
territorio  estero,  per  i  quali  viene  concessa l'attestazione di
benemerenza:
    a) emergenza   nell'area  del  sud-est  asiatico  (ordinanza  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 26 dicembre 2004, n. 3389,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004, n. 304);
    b) atto    terroristico   verificatosi   nel   territorio   della
Federazione  Russa,  nella  regione  dell'Ossezia,  citta'  di Beslan
(ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 luglio
2004,  n.  3374, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre
2004, n. 221);
    c) sisma  nella  Repubblica  Islamica  dell'Iran  (ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004, n. 3366,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2004, n. 30);
    d) sisma  nella  Repubblica  del Pakistan (decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del  14 ottobre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005, n. 248).